Cassazione Penale, Sentenza n. 8371/2022 del 11/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha confermato il sequestro preventivo disposto sul patrimonio aziendale della società "Fallanca Colori s.r.l.". Le censure principali sono: omissione di valutazione specifica della buona fede della terza interessata; mancata dimostrazione di un nesso concreto e specifico di pertinenzialità tra la gestione dell'impresa e le attività del sodalizio mafioso; violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità (si sostiene che il sequestro dell'intera impresa sia legittimo solo in presenza di un'impresa mafiosa e che qui tali condizioni non siano provate); carenza motivazionale sul pericolo di protrazione delle conseguenze del reato e contraddittorietà nell'indicazione delle basi giuridiche (art. 321 c.p.p., commi 1 e 2). La difesa ha inoltre sottolineato la storia commerciale e famigliare dell'impresa come prova di gestione legittima e separata dall'illecito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una motivazione adeguata e completa: esistenza di un grave quadro indiziario a carico dell'amministratore Antonino Fallanca (ruolo apicale nella cosca Serraino, partecipazione a summit, pianificazione di attività criminali, finanziamenti ai sodali, rifornimento di armi ecc.); elementi che dimostrano il controllo della società da parte del sodalizio e la strumentalità dell'impresa alle attività mafiose (sponsorizzazione dell'impresa, imposizione di sovrapprezzi ai clienti, utilizzo dei proventi per sostenere la struttura criminale). Il Tribunale ha inoltre valutato il pericolo di protrazione delle conseguenze del reato derivante dalla permanenza in attività dell'impresa, ritenendo irrilevante la buona fede della terza interessata alla luce del rischio di aggravamento/protrazione; di conseguenza ha ritenuto legittimo il sequestro dell'intero patrimonio aziendale come strumento preventivo finalizzato anche alla confisca obbligatoria. La Corte ha confermato la condanna della parte ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis, settimo comma, cod. pen.
La norma sulla confisca obbligatoria per i delitti di tipo mafioso autorizza la confisca (e quindi il sequestro preventivo finalizzato alla confisca) dell'intero patrimonio aziendale quando la società sia qualificabile come "impresa mafiosa". La Corte richiama i criteri per tale qualificazione: totale sovrapposizione compagine societaria/sodalizio, contaminazione irreversibile dei capitali con proventi illeciti, o controllo e asservimento dell'impresa al sodalizio.
art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Il sequestro preventivo può essere disposto anche sui beni in disponibilità di terzi quando la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato o di agevolazione di ulteriori reati. In tali ipotesi la buona fede del terzo perde rilevanza dinanzi al pericolo di protrazione/aggravamento.
procedura di riesame ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen.
Dispositivo procedurale che legittima il riesame deciso dal Tribunale competente sulla base del decreto di sequestro emesso dal GIP; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente esercitato il riesame e motivato la decisione.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per indicare i motivi di ricorso in cassazione (violazione di norme di diritto); la Corte ha ritenuto però il ricorso manifestamente infondato e inammissibile.
Norma richiamata nella censura relativa alla sussistenza del nesso di pertinenzialità (si riferisce a reati associativi/parte di contestazione), ma la Corte non ha ritenuto che la richiamata disciplina invalidasse la motivazione del Tribunale.
Norma del codice antimafia citata tra le contestazioni e nel quadro fattuale: il Tribunale ha valutato il complesso probatorio anche alla luce della normativa antimafia e delle dichiarazioni dei collaboratori, ritenendo confermato il collegamento tra impresa e sodalizio.
Norma che consente la condanna alle spese e all'ammenda in caso di ricorso infondato; la Corte ha applicato tale disposizione condannando la ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per sequestrare preventivamente un'intera impresa ai fini della confisca ex art. 416-bis c.p. è necessario che la società sia qualificabile come "impresa mafiosa": ciò richiede prova di totale sovrapposizione con il sodalizio, contaminazione irreversibile delle risorse da proventi illeciti, o effettivo controllo/aservimento dell'impresa al clan.
- Il sequestro preventivo non finalizzato esclusivamente alla confisca può essere disposto anche su beni formalmente in disponibilità di terzi estranei se la libera disponibilità di quei beni è idonea a costituire un pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato: in tali casi la buona fede del terzo perde rilevanza.
- La buona fede del terzo è invece rilevante quando il sequestro sia disposto unicamente in funzione di una futura confisca (art. 321, comma 2), sicché la sua esistenza può ostacolare il sequestro se non sussistono elementi di pericolo di protrazione o aggravamento.
- La proporzionalità della misura va valutata in relazione alla qualifica dell'impresa: se l'impresa è accertata come mafiosa, il sequestro dell'intero patrimonio aziendale può risultare proporzionato e legittimo.
- Per contrastare efficacemente un sequestro preventivo di un'impresa occorre fornire, con elementi concreti e specifici, una ricostruzione alternativa che sfaldi il nesso funzionale tra attività aziendale e sodalizio (non bastano enunciazioni generiche di storicità o legami famigliari dell'impresa).
- La decisione di riesame deve contenere una motivazione esauriente sul fumus commissi delicti, sul nesso di pertinenzialità e sul periculum in mora: l'omessa o insufficiente motivazione su questi punti costituisce motivo di censura, mentre una motivazione articolata e fondata sul compendio probatorio rende il provvedimento solido e difficilmente annullabile.
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