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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28761/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli resa in sede di rinvio, che aveva rideterminato la pena complessiva in relazione a sei capi di imputazione unificati dal vincolo della continuazione. In primo grado era stato assolto dai capi 4, 5 e 6 e condannato per i capi 1, 2 e 3; in appello la responsabilità era stata estesa a tutti i capi; la precedente sentenza di appello era stata poi annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione sull'aumento di pena per la recidiva specifica infraquinquennale, ritenuta sulla base di un precedente per lesioni che, secondo il ricorrente, non sarebbe stato adeguatamente valorizzato e non sarebbe stato presente in atti; 2) erronea applicazione degli artt. 63, quarto comma, 628, terzo e quarto comma, e 99, terzo e quarto comma, c.p., sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi come aggravante più grave quella dell'art. 628, terzo comma, c.p., e non la recidiva, con conseguente illegittimità del criterio di calcolo della pena base; 3) vizio di motivazione sull'ulteriore aumento di pena per il concorso di aggravanti ad effetto speciale, assunto come apparente e manifestamente illogico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha però corretto ex art. 619, comma 1, c.p.p. la motivazione della sentenza impugnata sul secondo motivo: ha rilevato che la Corte territoriale aveva errato nell'individuare la recidiva come circostanza aggravante ad effetto speciale più grave, poiché la più grave era una delle aggravanti previste dall'art. 628, terzo comma, c.p.; tuttavia tale errore non incideva sul dispositivo, perché l'aumento concretamente applicato non sarebbe cambiato. In conclusione il ricorrente è stato condannato anche alle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti consentiti.

  • art. 63, quarto comma, c.p.

    Norma applicata per il concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale; la Corte afferma che, in caso di concorso, va individuata la circostanza più grave e può operarsi un ulteriore aumento di pena, purché congruamente motivato.

  • art. 628, terzo e quarto comma, c.p.

    Richiamato come disciplina della rapina aggravata; le aggravanti previste dal terzo comma costituiscono aggravanti ad effetto speciale più gravi della recidiva in termini di massimo edittale.

  • art. 99, terzo e quarto comma, c.p.

    Richiamato per la recidiva specifica infraquinquennale; la Corte ribadisce che la recidiva va valutata in concreto e non per mera presenza di precedenti.

  • art. 619, comma 1, c.p.p.

    Usato per rettificare la motivazione della sentenza impugnata senza annullamento, quando l'errore di diritto non incide sul dispositivo.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di recidiva, il giudice deve compiere una valutazione in concreto della maggiore riprovevolezza della condotta e della pericolosità del reo, considerando natura dei reati, loro offensività, distanza temporale, omogeneità tra precedenti e fatto attuale e ogni altro elemento individualizzante; non basta il mero riscontro formale di precedenti penali.
  • Ai fini dell'attribuzione di effetto alla recidiva qualificata, possono essere valorizzati anche precedenti ulteriori rispetto a quello formalmente contestato, purché rilevanti per il giudizio sulla personalità dell'imputato e sulla sua pericolosità, senza che ciò sostituisca la verifica concreta richiesta dalla legge.
  • Nel concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, la circostanza più grave va individuata guardando alla cornice edittale complessivamente più severa, in particolare al massimo della pena astrattamente prevista; tuttavia la pena concretamente applicata per l'aggravante più grave non può scendere sotto il minimo di un'altra aggravante concorrente più favorevole sul punto minimo.
  • L'erronea individuazione della circostanza aggravante più grave non comporta annullamento quando l'errore di qualificazione non incide in concreto sulla pena irrogata e quindi non ha influenza decisiva sul dispositivo; in tal caso la Corte di cassazione può rettificare la motivazione ai sensi dell'art. 619, comma 1, c.p.p.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente o manifestamente illogica; non è invece consentita una nuova lettura del merito volta a sostituire la valutazione del giudice di appello con una diversa valutazione delle risultanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiReati contro la PAParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaContinuazione

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