Cassazione Civile, Ordinanza n. 05641/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia origina dal provvedimento con cui il Giudice di Pace ha convalidato il trattenimento di un cittadino nigeriano presso un Centro di permanenza per i rimpatri, disposto dalla Questura per eseguire un decreto di espulsione del Prefetto. In udienza il difensore aveva contestato la convalida sostenendo che mancavano i presupposti di legge del trattenimento, in particolare quelli di cui agli artt. 13 e 14 del testo unico immigrazione, e che, essendo lo straniero in possesso di passaporto valido, avrebbero dovuto essere valutate misure meno coercitive. Il ricorso per cassazione è stato articolato in due motivi: con il primo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 13 e 14 T.U.I., per non avere il giudice verificato la sussistenza delle condizioni per il trattenimento e per non avere considerato le misure alternative previste dal comma 1-bis dell’art. 14; con il secondo si deduce omessa o apparente motivazione del decreto di convalida, adottato con formula prestampata e senza adeguata motivazione in fatto e in diritto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondate e da esaminare congiuntamente le censure. Ha affermato che, quando lo straniero è in possesso di passaporto o documento equipollente valido, l’art. 14, comma 1-bis, T.U.I., letto alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza UE, impone uno scrutinio rigoroso sulla possibilità di applicare misure alternative al trattenimento. Nel caso concreto, tale verifica non era stata svolta dal Giudice di Pace, nonostante la deduzione difensiva e l’assenza di contestazione sul possesso del passaporto. Perciò il decreto di convalida è stato ritenuto illegittimo e la Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, poiché era ormai decorso il termine di legge per provvedere alla convalida. Quanto alle spese, non è stata disposta regolazione tra le parti, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato e trattandosi di soccombenza di un’Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato come norma del testo unico immigrazione che disciplina l'espulsione e il trattenimento, ma nel caso concreto la Corte concentra il controllo sull'art. 14 e sulla necessità di verificarne i presupposti
art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998
deve essere applicato previa verifica dei presupposti del trattenimento e, se lo straniero ha passaporto valido, impone di valutare in modo rigoroso le misure alternative meno coercitive
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
consente, in presenza di passaporto o documento equipollente valido e fuori dai casi espressamente esclusi, l'adozione di misure alternative al trattenimento in luogo della misura detentiva
Direttiva 2008/115/CE, art. 15
impone che il trattenimento sia misura residuale, possibile solo se non siano efficacemente applicabili misure meno coercitive, e richiede motivazione e riesame della legittimità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
richiamato come parametro del secondo motivo per omessa o apparente motivazione
art. 142 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
indicato come base per la liquidazione del compenso e delle spese al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
indicato come norma che, nel giudizio di cassazione, attribuisce al giudice del procedimento la liquidazione delle spese dell'avente diritto
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
escluso come norma applicabile alla soccombenza di un'Amministrazione statale, perché riguarda la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio e non la lite contro la pubblica amministrazione
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida del trattenimento amministrativo dello straniero il giudice deve verificare in modo espresso e concreto la sussistenza dei presupposti legali, con particolare attenzione al carattere residuale della misura detentiva.
- Se lo straniero documenta o dichiara, senza contestazione, di essere in possesso di passaporto o documento equipollente valido, il giudice deve valutare specificamente la praticabilità delle misure alternative previste dalla legge prima di disporre o convalidare il trattenimento.
- Il trattenimento ai fini del rimpatrio è legittimo solo se, nel caso concreto, non siano efficacemente applicabili misure meno coercitive e sussistano esigenze di preparazione dell'allontanamento compatibili con la disciplina europea e interna.
- La mancata considerazione delle misure alternative e dei relativi presupposti integra violazione di legge e rende illegittima la convalida del trattenimento.
- Quando il termine per la convalida è ormai decorso, la cassazione del decreto illegittimo avviene senza rinvio, perché non è più possibile una nuova decisione sul medesimo potere di convalida.
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