Cassazione Penale, Ordinanza n. 16021/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una vicenda di sinistro stradale con contestazione di omissione di soccorso/omissione di fermarsi e guida in stato di ebbrezza. I motivi dedotti riguardavano: vizio di motivazione sulla corretta dinamica del sinistro e sulla mancanza dei presupposti dei reati contestati; insussistenza dei reati relativi all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza; insussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; eccessività della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e correttamente disattese dalla Corte territoriale. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ribadito che la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica, evenienza non ravvisata nel caso concreto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
disposizione relativa all'obbligo di fermarsi e/o prestare assistenza in caso di sinistro, la cui insussistenza è stata dedotta dal ricorrente ma ritenuta già esclusa dai giudici di merito
art. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
disposizione richiamata per il reato contestato al capo 1, oggetto di censura sulla dinamica del sinistro e sulla sussistenza dei presupposti di punibilità
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
disposizione sulla guida in stato di ebbrezza, contestata al capo 3 e ritenuta insussistente dal ricorrente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
invocato dal ricorrente come causa di non punibilità, ma la relativa censura è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità perché già scrutinata e disattesa in appello
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre, senza specifiche censure, questioni di fatto o di motivazione già esaminate e respinte dal giudice di appello.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
- La doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto non è scrutinabile in cassazione quando si risolve nella mera riproposizione di argomenti già valutati e motivatamente disattesi dal giudice territoriale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.
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