Cassazione Penale, Sentenza n. 3732/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di doglianza per carenza di motivazione: la Corte di appello non avrebbe congruamente motivato in ordine alla consapevolezza da parte dell'imputato del numero dei partecipanti all'associazione superiore a dieci, e non avrebbe adeguatamente considerato la memoria difensiva depositata nel giudizio di rinvio che chiedeva l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 309/1990
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'esclusione dell'aggravante speciale non imponesse l'automatica applicazione delle attenuanti generiche nella loro misura massima e che il giudice di merito avesse correttamente esercitato la discrezionalita prevista dall'art. 65 cod. pen. nel determinare il quantum della diminuzione (fino a un terzo). I calcoli esposti dalla Corte di appello (preparando la base da anni dieci, applicando attenuanti pari a anni 1 e mesi 10, aggiustamento per continuazione e determinazione della pena finale) non risultano contraddittori o contrari a norme. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
L'art. 74 contiene aggravanti speciali per i delitti in materia di stupefacenti; la Corte di appello ha escluso l'aggravante di cui al comma 3, ma la Cassazione ha osservato che tale esclusione non impone automaticamente la massima applicazione delle attenuanti generiche
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Riferimento al reato contestato (delitti-fine); utilizzato nel calcolo complessivo della pena
Consente al giudice di operare una diminuzione per circostanze attenuanti fino a un terzo; la determinazione del quantum è discrezionale e non obbliga all'applicazione della diminuzione nella sua misura massima
codice penale, artt. 61 n.2 e 81, secondo comma
Rilevanti ai fini del calcolo della responsabilità e del cumulo delle pene; richiamati nel contesto della determinazione della pena complessiva
codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce le conseguenze processuali (onere delle spese e possibile sanzione alla Cassa delle ammende) per ricorsi dichiarati inammissibili, salve ipotesi di grave colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 48036 del 30/09/2009 (Rv. 245394 - 01)
Richiamata per il principio che la diminuzione per attenuanti generiche è 'fino ad un terzo' e non necessariamente esattamente di un terzo
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri di condanna alle spese e alla quantificazione della somma alla Cassa delle ammende quando non sussistono elementi che la parte abbia proposto il ricorso in colpa
Massime di principio
- L'esclusione di un'aggravante speciale non comporta automaticamente l'applicazione massima delle circostanze attenuanti: il giudice ha ampia discrezionalità nel quantificare la diminuzione prevista dall'art. 65 cod. pen. (fino a un terzo).
- Per ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole in sede d'appello è necessario dedurre e motivare specificamente non solo l'esclusione di aggravanti, ma anche la misura concreta della diminuzione delle pene; deduzioni vaghe o generiche possono non essere accolte.
- In sede di impugnazione in Cassazione la censura sulla carenza di motivazione richiede la dimostrazione di un effettivo vizio argomentativo utile ai fini del risultato: la mera asserzione di mancata considerazione non è sufficiente se non sono indicate omissioni o contraddizioni specifiche.
- Il giudice di merito può partire da una pena base e modulare aumenti o diminuzioni (per recidiva, continuazione, attenuanti/aggravanti) entro i limiti normativi; i calcoli che non contrastano con i parametri legali non verranno sovvertiti in Cassazione se non emerge un errore logico o normativo evidente.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che non risulti colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
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