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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3732/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo di doglianza per carenza di motivazione: la Corte di appello non avrebbe congruamente motivato in ordine alla consapevolezza da parte dell'imputato del numero dei partecipanti all'associazione superiore a dieci, e non avrebbe adeguatamente considerato la memoria difensiva depositata nel giudizio di rinvio che chiedeva l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 309/1990

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'esclusione dell'aggravante speciale non imponesse l'automatica applicazione delle attenuanti generiche nella loro misura massima e che il giudice di merito avesse correttamente esercitato la discrezionalita prevista dall'art. 65 cod. pen. nel determinare il quantum della diminuzione (fino a un terzo). I calcoli esposti dalla Corte di appello (preparando la base da anni dieci, applicando attenuanti pari a anni 1 e mesi 10, aggiustamento per continuazione e determinazione della pena finale) non risultano contraddittori o contrari a norme. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    L'art. 74 contiene aggravanti speciali per i delitti in materia di stupefacenti; la Corte di appello ha escluso l'aggravante di cui al comma 3, ma la Cassazione ha osservato che tale esclusione non impone automaticamente la massima applicazione delle attenuanti generiche

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Riferimento al reato contestato (delitti-fine); utilizzato nel calcolo complessivo della pena

  • codice penale, art. 65

    Consente al giudice di operare una diminuzione per circostanze attenuanti fino a un terzo; la determinazione del quantum è discrezionale e non obbliga all'applicazione della diminuzione nella sua misura massima

  • codice penale, artt. 61 n.2 e 81, secondo comma

    Rilevanti ai fini del calcolo della responsabilità e del cumulo delle pene; richiamati nel contesto della determinazione della pena complessiva

  • codice di procedura penale, art. 616

    Stabilisce le conseguenze processuali (onere delle spese e possibile sanzione alla Cassa delle ammende) per ricorsi dichiarati inammissibili, salve ipotesi di grave colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 48036 del 30/09/2009 (Rv. 245394 - 01)

    Richiamata per il principio che la diminuzione per attenuanti generiche è 'fino ad un terzo' e non necessariamente esattamente di un terzo

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri di condanna alle spese e alla quantificazione della somma alla Cassa delle ammende quando non sussistono elementi che la parte abbia proposto il ricorso in colpa

Massime di principio

  • L'esclusione di un'aggravante speciale non comporta automaticamente l'applicazione massima delle circostanze attenuanti: il giudice ha ampia discrezionalità nel quantificare la diminuzione prevista dall'art. 65 cod. pen. (fino a un terzo).
  • Per ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole in sede d'appello è necessario dedurre e motivare specificamente non solo l'esclusione di aggravanti, ma anche la misura concreta della diminuzione delle pene; deduzioni vaghe o generiche possono non essere accolte.
  • In sede di impugnazione in Cassazione la censura sulla carenza di motivazione richiede la dimostrazione di un effettivo vizio argomentativo utile ai fini del risultato: la mera asserzione di mancata considerazione non è sufficiente se non sono indicate omissioni o contraddizioni specifiche.
  • Il giudice di merito può partire da una pena base e modulare aumenti o diminuzioni (per recidiva, continuazione, attenuanti/aggravanti) entro i limiti normativi; i calcoli che non contrastano con i parametri legali non verranno sovvertiti in Cassazione se non emerge un errore logico o normativo evidente.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che non risulti colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

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