Cassazione Civile, Ordinanza n. 15677/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società chiedeva il rimborso delle accise pagate sul carburante Jet Fuel A1 utilizzato negli anni 2013 e 2014 per voli di addestramento, prove tecniche e attività contrattuali svolte in esecuzione di rapporti con la Protezione Civile, sostenendo che tali consumi rientrassero in un regime di esenzione e che l’imposta fosse stata quindi indebitamente versata. La CTR aveva però riformato la decisione favorevole di primo grado, ritenendo inammissibile il ricorso introduttivo per omesso invio dell’istanza di rimborso anche all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 29, comma 4, l. n. 428 del 1990 e, comunque, escludendo nel merito la spettanza dell’esenzione. In cassazione la società ha dedotto: travisamento della prova e violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la CTR desunto dall’istanza un fatto non contenuto in essa; violazione dell’art. 29, comma 4, l. n. 428 del 1990; violazione della disciplina sulle accise e della direttiva 2003/96/CE quanto all’esenzione per i voli di addestramento e tecnici; omesso esame di un fatto decisivo sul carattere oneroso delle prestazioni rese alla Protezione Civile; motivazione apparente sulla mancata richiesta dell’esenzione al momento dell’acquisto del carburante; ulteriori violazioni del d.lgs. n. 504 del 1995 e del d.m. n. 692 del 1996 sulla distinzione tra voli esenti e voli didattici/collaudo motori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: quanto al preteso travisamento della prova, ha osservato che la CTR non aveva attribuito all’istanza un contenuto oggettivamente inesistente, ma ne aveva tratto una valutazione interpretativa plausibile, da cui desumere che le accise avessero concorso alla formazione del reddito d’impresa; ha inoltre escluso che vi fosse errore di diritto sull’art. 29, comma 4, l. n. 428 del 1990, poiché la CTR aveva subordinato l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate proprio alla ricorrenza di quel presupposto. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili, perché investivano rationes espresse solo ad abundantiam dalla sentenza impugnata, dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, che esauriva la potestas iudicandi sul merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
La Corte distingue tra nullità della sentenza, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, usando i diversi parametri per scrutinare i motivi di ricorso.
La censura per violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere usata per contestare un mero errore valutativo del giudice di merito; è riferibile solo all’utilizzo di prove non dedotte, prove d’ufficio oltre i limiti o prova legale mal governata.
Il travisamento della prova, quando consista in un errore di percezione, può essere eventualmente fatto valere con la revocazione, non come vizio deducibile in cassazione nei limiti prospettati dal ricorrente.
art. 29, comma 4, l. n. 428 del 1990
L’onere di inviare l’istanza di rimborso anche all’Agenzia delle entrate viene ricondotto dalla sentenza alla ricorrenza del presupposto relativo alla concorrenza del costo alla formazione del reddito d’impresa.
art. 14 d.lgs. n. 504 del 1995
Richiamato come norma che disciplina l’esenzione/rimborso delle accise in relazione alle attività di volo diverse dall’aviazione privata da diporto.
punto 2, Tab. A, allegata al d.lgs. n. 504 del 1995
Richiamato dalla ricorrente come base normativa dell’esenzione per l’attività di volo dedotta in giudizio.
punto 8, Tab. A, allegata al d.lgs. n. 504 del 1995
Richiamato in relazione alla distinzione tra voli esenti e altre attività aeronautiche.
art. 14, n. 1, lett. b), dir. n. 2003/96/CE
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la compatibilità europea dell’esenzione per i voli di addestramento e tecnici.
Richiamato per la disciplina applicativa dell’esenzione nel settore aeronautico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il travisamento della prova non coincide con la semplice difformità tra la valutazione del giudice e quella della parte: è censurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un contenuto oggettivamente inesistente o logicamente inconciliabile con le fonti processuali, mentre la diversa lettura del documento resta un apprezzamento di merito.
- Dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentito trasformare in vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c. una critica alla sufficienza o completezza della motivazione o alla valutazione delle risultanze documentali.
- L’omessa considerazione di elementi istruttori rileva, se del caso, solo come omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., non come violazione dell’art. 115 c.p.c.
- L’obbligo di inoltrare l’istanza di rimborso ad altro ufficio finanziario presuppone la verifica del presupposto sostanziale evocato dalla norma; se tale presupposto è ritenuto sussistente, la sua omissione può determinare l’inammissibilità della domanda.
- Quando il giudice d’appello dichiara l’inammissibilità del ricorso introduttivo, le ulteriori statuizioni sul merito rese ad abundantiam non possono fondare validamente il ricorso per cassazione, perché la declaratoria di inammissibilità esaurisce la potestas iudicandi sul merito.
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