Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32343/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società poi assoggettata a fallimento aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IVA, IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2015. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte con riferimento all'IVA, ritenendo non manifestamente pretestuose le ragioni che la contribuente avrebbe potuto spendere in sede precontenziosa; in appello la decisione era stata confermata dalla commissione tributaria regionale, che aveva valorizzato la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e dell'art. 2697 c.c., perché la sentenza d'appello non avrebbe indicato in concreto quali difese la contribuente avrebbe potuto svolgere nel contraddittorio preventivo, né avrebbe applicato correttamente la regola della prova di resistenza per i tributi armonizzati. La contribuente si è costituita con controricorso, eccependo tra l'altro l'inammissibilità del ricorso per doppia conforme e per difetto di specificità, oltre a depositare memoria insistendo nel rigetto.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità: ha escluso che la doppia conforme precludesse il ricorso, perché il motivo deduceva violazione di legge e non omesso esame di fatti decisivi, e ha ritenuto sufficientemente specifico il motivo ex art. 366 c.p.c. Ha poi accolto nel merito il ricorso dell'Agenzia, affermando che la sentenza impugnata non aveva verificato in concreto le ragioni che il contribuente avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo e non aveva correttamente applicato, in materia di IVA, la prova di resistenza richiesta per valutare l'incidenza della mancata interlocuzione endoprocedimentale. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    consente di dedurre in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto ammissibile perché effettivamente diretto contro una statuizione di diritto.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4

    l'onere di specificità del motivo impone di indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la sentenza impugnata; requisito ritenuto soddisfatto.

  • art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5

    la preclusione da doppia conforme opera solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non per la violazione di legge.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    per i tributi armonizzati, e in particolare per l'IVA, richiede il contraddittorio endoprocedimentale; la sua violazione comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e supera la prova di resistenza.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere del contribuente di allegare in concreto le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio preventivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la doppia conforme non determina inammissibilità quando il ricorso deduce violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., essendo la preclusione limitata al vizio motivazionale di cui al n. 5.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è specifico se indica le norme asseritamente violate, ne espone il contenuto precettivo e lo raffronta con la decisione impugnata.
  • In materia di tributi armonizzati, quale l'IVA, la tutela del contraddittorio endoprocedimentale richiede una verifica concreta delle difese che il contribuente avrebbe potuto svolgere; non basta affermare in astratto la mancata interlocuzione.
  • La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non determina di per sé l'invalidità dell'atto se il contribuente non allega specificamente le ragioni difensive non svolte e se non supera la prova di resistenza.
  • Il giudice tributario, quando si denuncia la violazione del contraddittorio in materia armonizzata, deve compiere una valutazione ex post concreta sull'effettiva utilità del confronto procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.