Cassazione Penale, Ordinanza n. 07862/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di due imputati per concorso in detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in forma di lieve entità, commesso in Cerignola il 7 giugno 2023. I ricorrenti deducevano un vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello avesse erroneamente negato l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Secondo la difesa, la condotta sarebbe stata meritevole di proscioglimento. La Cassazione rileva che le censure riproponevano argomenti già esaminati e disattesi nei gradi di merito, senza una specifica confutazione della motivazione impugnata, che aveva valorizzato la natura della sostanza, l'elevato numero di dosi ricavabili, l'altissimo tenore di principio attivo e la presentazione della droga già suddivisa in dosi e quindi pronta per lo spaccio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul diniego della particolare tenuità del fatto, osservando che la motivazione della Corte di appello era congrua e non affetta da mancanza o manifesta illogicità. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con applicazione dell'aumento previsto dalla L. n. 103/2017.
Norme richiamate
richiamato per il concorso di persone nel reato contestato agli imputati
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice per la detenzione di stupefacenti di lieve entità contestata nella specie
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il giudice deve valutare le modalità della condotta, la gravità, l'entità del contrasto con la legge e il bisogno di pena
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 1, comma 64, L. n. 103 del 2017
consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275940
precedente richiamato sul dovere di motivazione in ordine alla particolare tenuità del fatto
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
precedente richiamato sul limite del sindacato di legittimità rispetto a valutazioni di merito sorrette da motivazione razionale
Massime di principio
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere sorretto da motivazione che consideri le concrete modalità della condotta e l'effettiva offensività in concreto.
- La valutazione circa la sussistenza della particolare tenuità rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre una diversa lettura del fatto o della prova senza individuare specifici vizi della motivazione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'imputato è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, anche in misura superiore al massimo ordinario nei casi previsti dalla legge.
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