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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25692/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio di responsabilità medica promosso contro un'azienda ospedaliera e dalla successiva mancata impugnazione, da parte del difensore dell'azienda, della sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di garanzia nei confronti della compagnia assicuratrice, ritenendo inefficace la polizza per clausola claims made. L'azienda ha quindi agito contro il proprio avvocato per responsabilità professionale, sostenendo che un tempestivo appello avrebbe avuto elevate probabilità di riformare la decisione sulla validità della clausola assicurativa; il difensore ha resistito e ha chiesto il pagamento del proprio compenso professionale. In appello, è stata confermata sia l'esclusione della responsabilità professionale per difetto di nesso causale, sia il diritto del professionista al compenso; è stata però omessa ogni statuizione sugli interessi moratori richiesti dal professionista. In cassazione, l'azienda ha dedotto: (1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la corte territoriale valorizzato la mancanza di specifiche allegazioni di nullità della clausola claims made; (2) violazione degli artt. 99, 112 c.p.c. e 1322, 1341, 2965 c.c. per la ritenuta validità della clausola e per l'esclusione della sua nullità come decadenza convenzionale; (3) nullità della sentenza per non avere considerato la giurisprudenza di merito e di legittimità che avrebbe reso probabile la nullità della clausola al tempo dei fatti; (4) violazione dell'art. 1460 c.c. per avere riconosciuto il compenso al professionista nonostante l'eccezione di inadempimento. L'avvocato, con ricorso incidentale, ha censurato la sentenza per: mancato riconoscimento presuntivo dell'adempimento dell'obbligo informativo in presenza della richiesta di copia del fascicolo da parte di altro legale; mancata valorizzazione dell'asserita incontestazione del quantum del compenso; omessa pronuncia sugli interessi ex d.lgs. n. 231/2002; omessa pronuncia sull'eccezione di rivalsa verso i medici; omessa pronuncia sull'efficacia della propria polizza assicurativa; e compensazione delle spese. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'azienda, ritenendo infondati o inammissibili i motivi sulla responsabilità dell'avvocato e sulla validità della clausola claims made; ha accolto solo il terzo motivo del ricorso incidentale del professionista, decidendo nel merito e riconoscendo gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 sulla somma liquidata a titolo di compenso, con decorrenza dal 5 marzo 2013; ha rigettato tutti gli altri motivi incidentali e compensato le spese per reciproca soccombenza.

La decisione

La Corte ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'azienda contro il proprio difensore, ribadendo che non era dimostrata una concreta probabilità di riforma della sentenza di primo grado sulla clausola claims made della polizza assicurativa e che, comunque, la clausola non presentava profili di nullità rilevanti nei termini dedotti. Ha inoltre confermato il diritto dell'avvocato al compenso per l'attività svolta, escludendo che l'eccezione di inadempimento paralizzasse integralmente il credito professionale. Sul ricorso incidentale, ha riconosciuto che era stata omessa la pronuncia sugli interessi moratori spettanti al professionista sul compenso liquidato, applicando il d.lgs. n. 231/2002 e fissando la decorrenza dal 5 marzo 2013. Per il resto, ha respinto le ulteriori censure incidentali, anche perché dirette a questioni assorbite o comunque infondate. Il giudizio di legittimità è stato definito con rigetto del ricorso principale, accoglimento parziale del ricorso incidentale e compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La corte territoriale non aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità, ma lo aveva respinto nel merito; la censura in cassazione è stata quindi reputata infondata.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale a sostegno di una censura che la Corte ha ritenuto comunque infondata, perché diretta in realtà a rivalutare il merito della clausola contrattuale.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato invocato sia per lamentare omessa pronuncia sia per sostenere censure che la Corte ha ritenuto, in parte, infondate o assorbite; è stato invece accolto il motivo incidentale sull'omessa pronuncia sugli interessi.

  • art. 1322 c.c.

    La clausola claims made va valutata alla luce della causa concreta e della liceità dell'assetto di interessi; non è stata accolta la tesi della nullità per difetto di meritevolezza nei termini prospettati dalla ricorrente.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la clausola claims made; la Corte non ha ravvisato, nel caso concreto, un profilo decisivo di nullità o invalidità.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento non paralizza automaticamente il diritto al compenso del professionista, specie in presenza di prestazioni già eseguite e di condotta incompatibile con la volontà di avvalersene.

  • art. 1467 c.c.

    Citato solo indirettamente nel ragionamento sulla causa concreta e sullo squilibrio contrattuale; non ha fondato una decisione autonoma.

  • art. 1917 c.c.

    La clausola claims made è considerata una deroga convenzionale consentita rispetto al modello legale dell'assicurazione della responsabilità civile.

  • art. 1932 c.c.

    Consente la deroga convenzionale al modello legale dell'assicurazione della responsabilità civile, entro i limiti dell'ordinamento.

  • art. 2965 c.c.

    La Corte ha escluso che la clausola claims made integrasse, nel caso concreto, una decadenza convenzionale nulla per eccessiva difficoltà di esercizio del diritto.

  • art. 115 c.p.c.

    La contestazione del diritto al compenso impedisce di ritenere decisiva l'assenza di un'ulteriore specifica contestazione del quantum.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere probatorio sia per la responsabilità professionale sia per il credito del professionista.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale a sostegno di una prova presuntiva dell'adempimento dell'obbligo informativo, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 1227 c.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per sostenere un concorso colposo del danneggiato; il motivo è stato dichiarato inammissibile o assorbito perché privo di interesse in presenza dell'esclusione del nesso causale.

  • art. 2233 c.c.

    Non è stata ritenuta necessaria una specifica contestazione del quantum per escludere il credito professionale, dato che la contestazione principale riguardava il diritto stesso al compenso.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1284 c.c. e al d.lgs. n. 231/2002 per la disciplina degli interessi moratori sul compenso professionale.

  • art. 1284 c.c.

    La Corte ha escluso la sua applicazione ratione temporis, ritenendo invece applicabile il d.lgs. n. 231/2002.

  • d.lgs. n. 231/2002

    È stato ritenuto applicabile ai compensi dovuti al professionista nei rapporti con una pubblica amministrazione; gli interessi moratori spettano dalla data di ricezione della parcella.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito il motivo accolto del ricorso incidentale, riconoscendo direttamente gli interessi moratori.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il rito camerale e il deposito di memorie.

  • art. 28 Cost.

    Citato nel ricorso incidentale in tema di rivalsa verso i medici, motivo non esaminato nel merito per difetto di interesse o assorbimento.

  • artt. 19, 20, 22 e 23 T.U. impiegati dello Stato

    Richiamati dal ricorrente incidentale per l'eccezione di rivalsa, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 1 l. n. 20/1994

    Richiamato nel medesimo motivo incidentale sulla rivalsa, senza esame nel merito.

  • art. 21 CCNL dirigenza medica

    Richiamato nel motivo sull'obbligo di rivalsa, non esaminato nel merito.

  • art. 25 CCNL comparto sanità

    Richiamato nel motivo sull'obbligo di rivalsa, non esaminato nel merito.

  • L. n. 231/2002

    Richiamata in relazione agli interessi moratori dovuti sul compenso professionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato per mancata impugnazione di una sentenza sfavorevole, non basta allegare astrattamente un errore: occorre dimostrare, con riferimento alla concreta controversia presupposta, che l'impugnazione avrebbe avuto apprezzabili probabilità di accoglimento e quindi che il comportamento del difensore abbia inciso causalmente sul danno dedotto.
  • La clausola claims made nell'assicurazione della responsabilità civile è, in linea generale, una deroga convenzionale consentita al modello legale e non è automaticamente nulla come decadenza convenzionale; la sua validità va valutata alla luce della causa concreta del contratto e della complessiva liceità dell'assetto di interessi, non tramite un controllo astratto di meritevolezza sganciato dal caso concreto.
  • La censura per violazione di legge che in realtà mira a contestare l'interpretazione della clausola contrattuale è inammissibile se non viene accompagnata dalla deduzione della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. richiede proporzionalità tra le prestazioni e non consente, di regola, di negare integralmente il compenso per attività professionale già svolta in modo non controverso; inoltre, la condotta del creditore incompatibile con la volontà di avvalersi dell'eccezione può valere come rinuncia o comunque come indice ostativo alla sua operatività.
  • Quando il giudice omette di pronunciare sugli interessi moratori richiesti da un professionista per il ritardo nel pagamento del compenso, la Corte di cassazione può decidere nel merito se la questione è documentalmente definita; nei rapporti con una pubblica amministrazione, gli interessi possono essere regolati dal d.lgs. n. 231/2002 e decorrono, nel caso esaminato, dalla data di ricezione della parcella.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoIntermediazione finanziariaSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileAssicurazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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