Cassazione Penale, Ordinanza n. 02175/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'inammissibilità dell'impugnazione, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Non vi è stata riforma della condanna di merito, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per tre capi di imputazione: una violazione in materia fiscale/tributaria indicata nel provvedimento con riferimento agli artt. 116, commi 5 e 17, del d.lgs. n. 158/1992 (capo A), la guida in stato di ebbrezza con le aggravanti richiamate dall'art. 186, commi 2 e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992 (capo B), e la falsità materiale e uso di atto falso ex artt. 477 e 482 c.p. (capo C). L'unico motivo di ricorso censurava il vizio di motivazione della sentenza d'appello limitatamente ai capi A e C, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse erroneamente confermato la responsabilità sulla base di elementi ritenuti non sufficienti o non adeguatamente valutati. La Cassazione rileva però che il ricorso si limita a riprodurre le doglianze già formulate in appello, già disattese con motivazione congrua, e non contiene una critica argomentata alla decisione impugnata. La Corte evidenzia che l'identificazione dell'imputato era fondata su elementi convergenti, tra cui rilievi dattiloscopici, l'apposizione della sua fotografia sulla patente falsa e una nota del Ministero dell'interno.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa.
art. 186, commi 2 e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992
richiamato come base del capo B, relativo alla guida in stato di ebbrezza con le aggravanti previste dalla norma.
richiamato come una delle norme poste a fondamento del capo C, in tema di falsità.
richiamato come una delle norme poste a fondamento del capo C, in tema di falsità e uso di atto falso.
art. 116, commi 5 e 17, d.lgs. n. 158/1992
richiamato come base del capo A; dal testo non è ulteriormente specificata la fattispecie concreta oltre al riferimento normativo.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per fondare la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre in modo pedissequo le doglianze già dedotte in appello, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, formulando una critica argomentata e non meramente reiterativa.
- La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando risulti congrua e priva di vizi logici, specie se la ricostruzione dell'identità dell'imputato si fonda su elementi convergenti e reciprocamente corroboranti.
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia dovuta a colpa del ricorrente, può giustificare l'ulteriore condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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