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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02170/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente valutato il rapporto disciplinare sottoscritto da un assistente di Polizia Penitenziaria. Con il secondo motivo ha contestato il frazionamento della condotta posta in essere, lamentando che tale frammentazione avrebbe inciso sulla riqualificazione del reato contestato al capo A). La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettando vizi di legittimità, mirassero in realtà a ottenere una diversa rivalutazione del compendio probatorio e riproducessero censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure non formulavano una critica di legittimità, ma sollecitavano una nuova valutazione del materiale probatorio, già esaminato dai giudici di merito con motivazione congrua e immune da vizi logici. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 10, c.p.

    Richiamato quale circostanza aggravante contestata insieme al reato di minaccia.

  • art. 612, comma 2, c.p.

    Indicata come base normativa del reato di minaccia aggravata oggetto di conferma della condanna di merito.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per il concorso di persone nel reato.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato in relazione al reato continuato o al regime della continuazione contestato nel capo A).

  • art. 337 c.p.

    Indicata come norma incriminatrice del reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato e confermato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per fondare la statuizione sulla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità colposa dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente deducendo vizio di motivazione o travisamento della prova, si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio già apprezzato dai giudici di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata della sentenza impugnata, confrontandosi specificamente con la motivazione adottata; la mera riproposizione di questioni già dedotte in appello e disattese non integra un motivo di legittimità.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è ascrivibile a colpa del ricorrente, la Corte può condannarlo, oltre che alle spese processuali, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La riqualificazione della fattispecie operata dai giudici di merito è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e priva di illogicità manifeste.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacceResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

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