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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02098/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza/ricorso di correzione di errore materiale per difetto di interesse concreto e giuridico. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p., escludendo però la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per la particolarità del caso, richiamando Corte cost. n. 186/2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La parte privata ha chiesto la correzione dell'intestazione della precedente sentenza n. 33859/2024, deducendo che vi era un errore materiale nell'indicazione delle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale: nella sentenza sarebbe stato erroneamente riportato che il P.G. aveva chiesto il rigetto del ricorso, mentre dagli atti risultava che aveva concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La Corte, pur riconoscendo l'errore materiale nella verbalizzazione delle conclusioni, ha ritenuto assorbente la mancanza di interesse concreto e giuridico alla correzione, osservando che l'istanza non indicava alcun vantaggio pratico perseguito e che, comunque, le conclusioni del P.G. e della difesa erano state regolarmente rassegnate in udienza.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    L'impugnazione richiede un interesse concreto e giuridico; non sono sufficienti interessi morali o meramente teorici, né la richiesta può essere sorretta se non mira a ottenere un provvedimento più favorevole.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte lo richiama quale espressione del principio generale dell'interesse ad impugnare, esteso anche alle istanze processuali.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per giustificare la mancata applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, in ragione della particolarità del caso.

Massime di principio

  • L'impugnazione, e in generale qualsiasi istanza processuale, è ammissibile solo se sorretta da un interesse concreto e attuale della parte, inteso come utilità pratica giuridicamente apprezzabile.
  • La mera esistenza di un errore materiale non basta a fondare l'ammissibilità dell'istanza di correzione se il richiedente non dimostra quale vantaggio concreto gli deriverebbe dalla correzione.
  • Il difetto di interesse è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e comporta l'inammissibilità dell'atto senza possibilità di sanatoria.
  • In caso di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali; la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende può essere esclusa in presenza di particolari circostanze del caso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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