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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02106/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello, quale giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione tra tre sentenze di condanna emesse in suo danno. Con un unico motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 81 c.p., nonché degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, oltre a carenza di motivazione. Sosteneva che il giudice dell'esecuzione non avesse valutato tutti gli elementi indicati dalla difesa per dimostrare l'unitarietà del medesimo disegno criminoso; lamentava inoltre che la motivazione fosse meramente apparente. Contestava il rilievo attribuito alla distanza temporale tra il primo fatto, commesso nel marzo 2020, e i successivi, osservando che alcuni episodi di spaccio successivi sarebbero stati commessi quando era già sottoposto agli arresti domiciliari per il primo fatto. Richiamava infine l'identità del modus operandi e del luogo di occultamento della sostanza stupefacente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla violazione dell'art. 81 c.p., ribadendo che, in tema di continuazione, il decorso del tempo è un elemento decisivo e che, in assenza di altri elementi più pregnanti, un ampio intervallo fra i reati rende improbabile una programmazione unitaria predeterminata. Ha inoltre osservato che il giudice dell'esecuzione deve verificare la connessione psicologica e teleologica fra i reati, e che nel caso concreto l'ordinanza impugnata aveva correttamente valorizzato il fatto che tra i fatti da porre in continuazione erano trascorsi circa nove mesi, oltre alla diversità dei contesti, anche soggettivi, in cui i fatti erano stati commessi. Quanto alla misura cautelare subita tra i reati, la Corte ha richiamato il principio per cui la detenzione o altra restrizione della libertà non esclude di per sé la continuazione, ma nel caso concreto ciò non era sufficiente a superare la carenza di elementi unificanti. A seguito dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario; il mero dato temporale può essere decisivo in negativo quando l'intervallo tra i reati è ampio e mancano elementi ulteriori di unificazione.

  • art. 671 c.p.p.

    Il giudice dell'esecuzione, quando è richiesta l'applicazione del reato continuato, deve verificare l'esistenza di un rapporto di immediata e diretta connessione psicologica e teleologica tra i reati giudicati separatamente.

  • art. 24 Cost.

    Norma richiamata dalla difesa a sostegno della censura di lesione del diritto di difesa, ma non accolta dalla Corte.

  • art. 6 CEDU

    Norma richiamata dalla difesa a sostegno della censura motivazionale e del diritto a un equo processo, ma non ritenuta violata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione volto al riconoscimento della continuazione, il giudice deve accertare in concreto la sussistenza di un disegno criminoso unitario, mediante la verifica di una connessione psicologica e teleologica tra i reati.
  • Il decorso del tempo tra i diversi episodi criminosi è un indice rilevante: quanto più ampio è l'intervallo cronologico, tanto più si riduce la plausibilità di una programmazione unitaria, salvo la presenza di elementi ulteriori e significativi in senso contrario.
  • La mera vicinanza temporale tra fatti di reato non è sufficiente, di per sé, a fondare il vincolo della continuazione: serve una valutazione complessiva di elementi concreti e non solo estrinseci.
  • La sottoposizione del condannato a una misura restrittiva della libertà personale tra un reato e l'altro non esclude automaticamente la continuazione, ma non basta neppure, da sola, a dimostrare il disegno unitario.
  • In sede di legittimità, la censura per violazione dell'art. 81 c.p. è infondata quando il giudice di merito abbia motivato, anche sinteticamente ma in modo logicamente coerente, valorizzando la distanza temporale e la diversità dei contesti dei fatti esaminati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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