Cassazione Penale, Ordinanza n. 02171/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale generica. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, con particolare riferimento all'elemento soggettivo: secondo la difesa, l'imputato sarebbe stato convinto dell'erroneità dell'entità degli importi delle contestazioni erariali. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico e privo di specificità, perché non confrontava in modo effettivo la motivazione della sentenza impugnata, riproduceva censure già prospettate in appello e non si misurava con la decisione di merito, oltre a sollevare profili non pertinenti alla bancarotta fraudolenta documentale.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se ravvisata colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato solo indirettamente dal controllo di logicità della motivazione, in relazione alla valutazione degli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità; non emerge una specifica applicazione della norma nel testo fornito.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una critica specifica e mirata alla motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre doglianze già dedotte in appello.
- La censura sull'elemento soggettivo del reato deve confrontarsi concretamente con le argomentazioni della decisione di merito; la mera affermazione di un diverso convincimento dell'imputato non integra un valido motivo di ricorso.
- Le doglianze devono essere pertinenti alla fattispecie contestata: censure estranee a uno degli addebiti non incidono sull'ammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità manifesta del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può giustificare, per colpa nell'impugnazione, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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