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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02172/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata resta quindi ferma: assoluzione per il reato di atti persecutori e conferma delle condanne per i restanti capi.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, che in parziale riforma della decisione di primo grado aveva assolto tutti dal reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. perché il fatto non sussiste, confermando però la condanna per più episodi di violenza, resistenza e violazione di domicilio, oltre che per lesioni aggravate e fattispecie connesse. Un ricorrente ha dedotto, come unico motivo, il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Gli altri due hanno articolato sette motivi complessivi, lamentando violazione di legge e vizi motivazionali sulla responsabilità per i capi di imputazione relativi alle aggressioni e agli episodi contestati, contestando in particolare la ricostruzione probatoria, la compatibilità delle lesioni con le modalità di aggressione, la riferibilità di alcune lesioni alla condotta degli imputati e, infine, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi, per la parte concernente il merito, generici, meramente fattuali o diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, e ha comunque reputato immune da censure la motivazione della Corte territoriale sulla gravità dei fatti, sull'intensità del dolo e sull'uso del potere discrezionale ex art. 133 c.p. ai fini del diniego delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 612-bis c.p.

    Il reato contestato per uno dei capi è stato escluso in appello perché il fatto non sussiste; tale statuizione non è stata oggetto di utile censura in cassazione.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma di concorso di persone nei reati per più capi di imputazione.

  • art. 582 c.p.

    Richiamato quale base della contestazione di lesioni personali nei capi indicati.

  • art. 583 c.p.

    Richiamato in relazione alle lesioni aggravate contestate.

  • art. 585 c.p.

    Richiamato come aggravante delle lesioni nei capi contestati.

  • art. 337 c.p.

    Richiamato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato in concorso.

  • art. 614, commi 1 e 4, c.p.

    Richiamato per i fatti di violazione di domicilio aggravata contestati.

  • art. 576, comma 5-bis, c.p.

    Richiamato quale ulteriore aggravamento connesso ad uno dei capi di lesioni.

  • art. 133 c.p.

    Norma utilizzata dalla Corte territoriale per la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato ai fini del diniego delle attenuanti generiche e della determinazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Base normativa per la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito prospettare censure che mirino soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, salvo che sia dedotto in modo specifico il travisamento della prova.
  • Le doglianze che si risolvono in mere contestazioni di fatto, prive di specificità o formulate in termini assertivi e generici, sono inammissibili perché esulano dal sindacato della Corte di cassazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto in modo congruo e logico degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti preponderanti, specie se valorizza la gravità della condotta e l'intensità del dolo.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio non può fondarsi su un generico confronto tra posizioni soggettive né su una diversa lettura degli elementi di fatto, se la motivazione del giudice di merito è completa e non illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, quando sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione manifestamente infondata, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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