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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02101/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità richiedente)

La controversia

La Corte d'appello ha disposto la consegna di una persona richiesta dall'autorità giudiziaria romena in esecuzione di una condanna definitiva a tre anni di reclusione per contrabbando di tabacco lavorato estero, divenuta esecutiva dopo la revoca della sospensione della pena. Il ricorrente ha impugnato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: ha contestato l'affermazione della Corte territoriale secondo cui egli sarebbe stato regolarmente citato nel giudizio a base del mandato di arresto europeo e avrebbe quindi scelto consapevolmente di non comparire, sostenendo invece che mancasse la prova della sua conoscenza del processo e che, per questo, la consegna dovesse essere rifiutata ai sensi dell'art. 18, lett. g), della legge n. 69 del 2005, per processo svolto in contumacia in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Ha inoltre dedotto che il mandato di arresto europeo fosse emesso in violazione dell'art. 6, comma 1-bis, lett. a), b), c), d), legge n. 69 del 2005, poiché non erano state allegate la sentenza di condanna e quella di revoca del beneficio della sospensione della pena, né era stata fornita prova delle violazioni delle prescrizioni imposte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 22 della legge n. 69 del 2005. Ha rilevato che la sentenza della Corte d'appello era stata emessa e pubblicata il 10 dicembre 2024, mentre il ricorso era stato depositato soltanto il 19 dicembre 2024, quindi oltre la scadenza del 15 dicembre 2024. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69

    contro la sentenza di cui all'articolo 17 ... possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza

    Il ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla consegna nel procedimento di mandato di arresto europeo è soggetto a termine perentorio di cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza.

  • art. 18, lett. g), legge 22 aprile 2005, n. 69

    È richiamato dal ricorrente come causa di rifiuto della consegna in caso di processo celebrato in contumacia senza prova della conoscenza del procedimento.

  • art. 6, comma 1-bis, lett. a), b), c), d), legge 22 aprile 2005, n. 69

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l'irregolarità del mandato di arresto europeo per mancata allegazione della documentazione essenziale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Viene richiamata per giustificare la condanna alla Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 22, comma 5, legge 22 aprile 2005, n. 69

    È richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione sulla consegna.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello è soggetto a un termine perentorio breve, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso non rileva l'esame nel merito delle doglianze sulla regolarità del processo estero o sulla completezza del mandato, se l'impugnazione è proposta oltre il termine stabilito dalla legge.
  • La tardività del ricorso determina l'inammissibilità e comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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