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Sentenza

Sentenza del 30/12/2020 n. 29865 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso di Euro 106.831,15 (= 90% dei tributi versati quali IRPEG, ILOR e IVA) in base alla disciplina di favore prevista dalla L. n. 289/2002, art. 9, comma 17, che per i soggetti colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 consentiva di definire la posizione fiscale per gli anni 1991-1992 pagando il 10% del dovuto o, se già versato, ottenendo il rimborso del 90%. L'Ufficio aveva respinto l'istanza; la contribuente aveva vinto in secondo grado. L'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, in sostanza, che la disciplina speciale non può valere come diritto al rimborso per chi ha già pagato se ciò configura aiuto di Stato per imprese, oltre a dedurre vizi di motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, ritenendo che la normativa L. n. 289/2002, art. 9, comma 17, non sia applicabile, per effetto della disciplina successiva (L. n. 190/2014, art.1, comma 665) e della decisione della Commissione UE C(2015) 5549 del 14/8/2015, ai contribuenti che svolgono attività di impresa (e in parte all'IVA), poiché la misura poteva configurare un aiuto di Stato incompatibile con l'art. 108, par. 3, TFUE. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR Sicilia - sezione staccata di Catania, in diversa composizione, demandando a quest'ultima di accertare se, nella fattispecie concreta, il rimborso possa essere considerato compatibile con le regole UE (es. applicabilità delle esenzioni "de minimis" o di regimi autorizzati/compensativi per calamità naturali). I primi due motivi di censura (in tema di motivazione) sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17

    Prevedeva una definizione automatica per gli anni 1991-1992 per i soggetti colpiti dal sisma: pagamento del 10% per chi non aveva pagato e rimborso del 90% per chi aveva già versato. La Corte ha riconosciuto che la norma è "ius superveniens" favorevole ma ha anche rilevato che la sua applicazione verso imprese è stata esclusa per conflitto con il diritto UE in materia di aiuti di Stato.

  • Legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665

    Norma intervenuta dopo per recepire esigenze di compatibilità con il diritto UE; insieme alla decisione comunitaria ha inciso sull'impossibilità di applicare la disciplina del 2002 alle imprese per taluni tributi.

  • Decisione Commissione UE C(2015) 5549 (14/08/2015)

    La Commissione ha ritenuto la disciplina del 2002, nella parte che prevedeva rimborsi o riduzioni per imprese, incompatibile con l'art. 108, par. 3, TFUE in quanto configurante aiuto di Stato non autorizzato; sentenza della Cassazione ha dato esecuzione a questo 'overruling' comunitario.

  • Art. 108, par. 3, TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea)

    Stabilisce il divieto di attuare aiuti di Stato incompatibili senza notifica e approvazione della Commissione; la norma nazionale che concede vantaggi selettivi alle imprese può violare tale disposizione.

  • Regolamento de minimis e Regolamento CE n. 994/1998 (Consiglio)

    Indicano ipotesi in cui un aiuto può ritenersi compatibile (aiuti di minima o aiuti orizzontali approvati). La Corte ha richiamato la necessità che il giudice di merito verifichi se il rimborso ricada in tali eccezioni; spetta al contribuente l'onere di provare la compatibilità.

  • Decreto Legislativo n. 546/1992 (art. 1, comma 2; art. 36, comma 2, nn. 2 e 4; comma 4, nn. 53 e 54)

    Norme processuali tributarie richiamate dalla parte resistente in tema di motivazione e oneri probatori; la Corte ha ritenuto assorbite le questioni processuali dopo la decisione sul merito comunitario.

  • L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1; D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3; art. 2033 c.c.

    Norme richiamate in ordine ai criteri di disciplina tributaria e sanzionatoria e ai principi civili invocati; rilevanza subordinata alla verifica della compatibilità del beneficio con il diritto UE.

Massime di principio

  • Una misura nazionale di definizione/condono fiscale che riduca o rimborsi imposte versate può costituire un aiuto di Stato se favorisce imprese: occorre verificare la compatibilità con le regole UE prima di applicarla.
  • Se un regime nazionale riserva vantaggi simmetrici (pagare solo una percentuale se non si è pagato; ottenere rimborso se si è pagato) ciò non esclude automaticamente la qualificazione come aiuto di Stato per le imprese.
  • Quando sussiste un sospetto di aiuto di Stato incompatibile, la Corte nazionale deve richiamare le decisioni della Commissione e valutare se il caso rientri nelle eccezioni autorizzate (regole de minimis, regimi approvati, compensazioni per calamità) e richiedere al contribuente l'onere probatorio sulla compatibilità.
  • Per i soggetti non economici o per attività non considerate imprese dall'accezione comunitaria, la disciplina agevolativa può restare applicabile; per imprese la soglia di scrutinio UE è più rigorosa.
  • I vizi processuali sulla motivazione possono essere assorbiti se la questione principale è la incompatibilità comunitaria: in simili casi il giudice di legittimità può cassare e rinviare chiedendo al giudice di merito di accertare la compatibilità con il diritto UE.

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