Sentenza del 30/12/2020 n. 3235 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sulla rettifica della rendita catastale proposta dalla società con procedura DOCFA per immobili in categoria speciale (D). L'Ufficio aveva rettificato la rendita da €85.418,00 a €128.000,00 applicando la stima diretta e richiamando la normativa vigente (art.1 legge 190/2014 e circolare n.6/2012) e motivando alcune variazioni tecniche; la società aveva invece presentato la DOCFA per escludere dalla stima gli impianti (imbullonati) alla luce della legge di stabilità 2016 (legge 28/12/2015 n.208), avendo indicato voce per voce i valori degli impianti esclusi. In primo grado la Commissione Provinciale di Pavia aveva accolto il ricorso della società. L'Agenzia ha appellato sostenendo la legittimità dell'accertamento e la sufficienza della motivazione; la contribuente ha dedotto inammissibilità dell'appello e, nel merito, la mancata motivazione dell'Ufficio in ordine ai valori e all'esclusione degli impianti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendolo infondato e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. La CTR ha ritenuto che, pur essendo legittimo in astratto il ricorso alla stima diretta per immobili di categoria D, l'avviso di accertamento non conteneva una motivazione adeguata e comparativa: l'Ufficio non ha esplicitato i criteri e i motivi per cui i valori proposti dalla contribuente (forniti voce per voce e comprensivi delle esclusioni degli impianti) fossero non congrui, né ha confrontato espressamente i valori indicati dalle parti, in particolare con riguardo all'esclusione degli impianti prevista dalla legge 208/2015. Per tali ragioni l'accertamento è stato annullato e l'Agenzia condannata alle spese del grado pari a €1.500,00 oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 1 legge 190/2014
citato testualmente nel provvedimento come fondamento per l'applicazione della circolare n.6/2012 "nelle more dell'attivazione ... si applica ... la circolare dell'Agenzia del territorio n.6/2012"
in astratto legittima la determinazione della rendita secondo le istruzioni della circolare 6/2012; tuttavia, l'applicazione non esime l'Ufficio dall'obbligo di motivare adeguatamente quando disattende elementi di fatto forniti dal contribuente
Circolare Agenzia del Territorio n.6/2012
citata come istruzione per la determinazione della rendita catastale delle unità a destinazione speciale
consente metodi di valutazione (anche stima diretta) per immobili particolari, ma l'ufficio deve indicare i dati e i criteri tecnici adottati e giustificare le differenze rispetto alla DOCFA
art. 10 R.D.L. 652/1939 conv. in L. 1249/1939
richiamato in relazione alla legittimità della stima diretta per opifici e fabbricati costruiti per esigenze industriali
norma che autorizza la stima diretta per fabbricati di categoria speciale (D); uso legittimo ma soggetto al necessario onere motivazionale
Legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di stabilità 2016), art.1 commi 21 e 22
comma 21 definisce le componenti 'imbullonate' escluse dalla stima; comma 22 consente la presentazione di variazione catastale per escludere tali componenti
la legge ha escluso macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti dalla stima diretta; se il contribuente ha presentato la DOCFA per questo motivo indicando i valori esclusi, l'Ufficio deve confrontare e motivare specificamente per contestare quelle esclusioni
Art. 53 legge sul contenzioso tributario (richiamato dalla contribuente)
richiamato dalla società per dedurre inammissibilità dell'appello in mancanza di specifici motivi
la CTR ha ritenuto la censura infondata: l'appellante ha indicato censure specifiche (contraddittorietà della motivazione e legittimità dell'avviso) e quindi l'appello è ammissibile
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamento sulla motivazione degli avvisi basati su DOCFA)
più volte richiamata nel testo (non è una norma ma principio giurisprudenziale)
quando l'Ufficio non disattende gli elementi fattuali della DOCFA l'indicazione dei dati oggettivi e della classe può essere sufficiente; se invece vi è disaccordo sui fatti o sui parametri di valutazione la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze per consentire il diritto di difesa
Massime di principio
- L'Ufficio può legittimamente ricorrere alla stima diretta per immobili di categoria speciale (D), ma quando modifica i valori proposti nella DOCFA deve motivare specificamente le ragioni tecniche della rettifica e confrontare i parametri adottati con quelli forniti dal contribuente
- Se il contribuente presenta la DOCFA per usufruire delle esclusioni previste dalla legge (es. esclusione degli 'imbullonati' per legge 208/2015), l'Amministrazione deve valutare e documentare, con numeri e confronto voce per voce, perché quei valori non siano corretti; la mancata comparazione rende la motivazione insufficiente
- La mera richiamata applicazione di normative o circolari (es. circolare 6/2012) non supplisce all'obbligo motivazionale: l'avviso di accertamento deve contenere elementi concreti che consentano al contribuente di valutare l'erroneità dei criteri seguiti dall'Ufficio
- Nei giudizi tributari il principio del contraddittorio e del diritto di difesa impone che l'Ufficio espliciti le anomalie riscontrate nei dati del contribuente quando si discosta da essi; in mancanza, il ricorso del contribuente va accolto
- L'appellabilità di un atto d'ufficio richiede che l'appellante indichi censure specifiche; tuttavia, censure generali possono essere ritenute ammissibili se l'appello contiene motivi identificabili (es. contraddittorietà della motivazione, illegittimità dell'accertamento)
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