Sentenza del 30/12/2020 n. 3202 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 194/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - Notifica a persone giuridiche - Modalità - Avviso di intimazione - Omessa notifica dell'atto presupposto - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 02820209003577654000 per omessa notifica delle cartelle esattoriali prodromiche (elenchiate nel ricorso). Il ricorrente deduce che, non essendo state regolarmente notificate le cartelle, l'atto consequenziale (l'intimazione) è viziato di nullità.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che l'Amministrazione resistente non abbia provato la regolare notifica delle cartelle prodromiche indicate e, conseguentemente, ha dichiarato la nullità dell'intimazione di pagamento nella parte relativa alle cartelle specificate (02820150034851532, 02820160000905202000, 02820160025840522000, 02820160030298555000, 02820160030298656000, 0282017003310443000, 02820170024793039000, 02820170025965546000, 201820180002199072000, 0282018003701733000, 02820180006388120000 e 02820190017888357009). Sono state compensate le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 145 c.p.c.
Disciplina la notifica alle persone giuridiche nella loro sede con consegna al rappresentante legale, alla persona incaricata di ricevere le notifiche o ad altro addetto (o al portiere). La Corte applica questo principio per valutare la validità delle notifiche.
artt. 138, 139, 140, 141, 143 c.p.c.
Prevedono modalità alternative di notifica alla persona fisica rappresentante dell'ente (con indicazione di qualità, residenza, domicilio) e le formalità nel caso di irreperibilità; la Corte ricorda che tali strumenti possono essere utilizzati solo se ricorrono i presupposti indicati e non si possono automaticamente sostituire alle regole dell'art.145.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Consente al contribuente di impugnare solo l'atto consequenziale facendo valere il vizio dell'omessa notifica dell'atto presupposto oppure di impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto; la scelta del contribuente determina l'ambito di verifica del giudice.
art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890
art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890
Riguarda gli avvisi di deposito e modalità equivalenti di notificazione; la Corte segnala che tali avvisi non sono applicabili per la notifica alle società in sostituzione delle consegne previste dall'art.145 quando manchino persone abilitate a ricevere l'atto.
Massime di principio
- L'onere della prova della regolare notifica spetta all'Amministrazione: se il soggetto pubblico non dimostra la consegna valida dell'atto alla persona giuridica, il procedimento è affetto da nullità.
- La notifica alla persona giuridica è valida se eseguita nella sede consegnando l'atto al rappresentante legale, a persona incaricata di ricevere le notifiche, ad altro addetto della sede o al portiere; la sola deposizione/postal delivery con avviso di giacenza non è sufficiente se nella sede non sono presenti persone abilitate a ricevere il piego.
- È ammissibile impugnare soltanto l'atto consequenziale (es. intimazione) evocando il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto: in tal caso il giudice si limita a verificare il difetto di notifica e la nullità dell'atto consequenziale; se si impugnano anche gli atti presupposti, il giudice dovrà esaminare l'intera pretesa.
- Se la notifica avviene tramite mezzi diversi (es. posta elettronica certificata o posta ordinaria) l'Amministrazione deve fornire prova della effettiva ricezione da parte della persona autorizzata; senza tale prova la notifica può essere dichiarata nulla.
- In situazioni analoghe il contribuente deve contestare tempestivamente l'intimazione invocando l'omessa notifica degli atti prodromici e richiedere prova documentale della consegna; l'Amministrazione dovrebbe conservare e produrre prova inequivocabile (ricevute, firme del rappresentante o di addetto abilitato) per resistere all'impugnazione.
- La compensazione delle spese può essere disposta se la questione presenta complessità o profili di rilevante difficoltà interpretativa; tuttavia in caso di palese omissione probatoria a favore del contribuente il giudice può accogliere il ricorso e compensare le spese.
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