Sentenza del 30/12/2020 n. 29860 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la decisione della CTR per presunta insufficiente o illogica motivazione rispetto agli elementi fattuali utilizzati per l'accertamento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). In sostanza si è censurata la CTR per non aver valorizzato adeguatamente elementi valutati dall'Ufficio e dalla CTP, lamentando che la ricostruzione del reddito risultava ingiustificata alla luce degli elementi istruttori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto non si conformasse ai limiti del sindacato di legittimità dopo la riforma (Decreto Legge 83/2012, art. 54): non è consentito censurare semplicemente differenze di valutazione dei fatti operate dal giudice d'appello, salvo che non si tratti di omissione dell'esame di fatti storico/naturalistici decisivi che avrebbero reso la decisione logicamente insostenibile. Perciò il ricorso non è stato esaminato nel merito. Non si è disposto nulla sulle spese processuali e non è stato applicato alcun obbligo di versamento del cosiddetto doppio contributo in capo all'Amministrazione ricorrente, per ragioni di esenzione della PA.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
art. 39, comma 1, lett. d)
Norma richiamata dall'Ufficio per fondare l'accertamento di maggior reddito d'impresa; la Corte non entra nel merito della correttezza dell'accertamento, limitandosi a verificare l'ammissibilità del gravame in Cassazione.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Motivo di cassazione invocato (insufficiente/illogica motivazione). La Corte richiama i limiti applicabili al ricorso per questo motivo dopo la riforma normativa.
Decreto Legge n. 83 del 2012, art. 54 (convertito dalla L. n. 134 del 2012)
Ha ristretto il sindacato della Cassazione sulle valutazioni di fatto dei giudici di merito; ammette la censura solo per l'omesso esame di fatti storico/naturalistici che, se esaminati, avrebbero certamente condotto a decisione diversa rendendo illogico il giudizio.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
art. 13, comma 1‑quater (introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17)
Norma sul contributo unificato aggiuntivo. La Corte conferma che non trova applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato, esentate per il meccanismo della prenotazione a debito.
Giurisprudenza richiamata
SS.UU. n. 9938/2014; Sez. 6-5, n. 23238/2017; Sez. 6-L, n. 1778/2016
Precedenti che chiariscono: a) il principio secondo cui lo Stato è esentato da imposte e tasse processuali; b) i limiti del sindacato della Cassazione su valutazioni di fatto e la necessità di indicare omissioni di fatti decisivi per ottenere l'accoglimento del motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è luogo per rimettere in discussione semplici valutazioni di fatto effettuate dai giudici di merito: il ricorso deve indicare omissioni specifiche di fatti storico/naturalistici decisivi per rendere la decisione logicamente insostenibile.
- Un ricorso per insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. dev'essere formulato mostrando quali fatti risultanti dagli atti processuali non sono stati esaminati e perché il loro mancato esame avrebbe cambiato l'esito; contestazioni generiche di valutazioni non sono ammesse dopo la riforma del 2012.
- Se la parte privata non svolge attività difensiva in Cassazione e non vi è discussione su spese, il giudice può non pronunciare sulle spese processuali.
- Le pubbliche amministrazioni sono, in linea generale, esentate dal versamento del cosiddetto doppio contributo/contributo aggiuntivo quando opera la prenotazione a debito, per la ragione che lo Stato non può essere contemporaneamente debitore e creditore di se stesso.
- In contenziosi fiscali, per contrastare un accertamento fondato su DPR 600/1973 art. 39, è essenziale che il contribuente produca e faccia valere in sede di merito prove documentali e indichi specificamente errori o omissioni probatorie per poter sperare in reclami successivi in Cassazione; la Corte non rivede valutazioni probatorie corrette e motivate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 dic 2020Sentenza del 30/12/2020 n. 42 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 30 dic 2020Sentenza del 30/12/2020 n. 3202 - Comm. Trib. Prov. Caserta
- Sentenza · 30 dic 2020Sentenza del 30/12/2020 n. 3203 - Comm. Trib. Prov. Caserta
- Sentenza · 30 dic 2020Sentenza del 30/12/2020 n. 3235 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 30 dic 2020Sentenza del 30/12/2020 n. 29861 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 dic 2020Sentenza del 30/12/2020 n. 29862 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →