Cassazione Penale, Sentenza n. 28332/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di rigetto dell'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 contro trentadue provvedimenti di diniego del patrocinio a spese dello Stato. Denuncia violazione di legge e motivazione apparente perché il provvedimento non terrebbe conto dei redditi riferiti al 2019 (anno di competenza delle istanze), si sarebbe indebitamente basato su elementi tratti da provvedimenti di proroga del regime di detenzione (art. 41-bis) e su dichiarazioni di collaboratori rese in anni precedenti (2016), mentre altre pronunce di giudici di sorveglianza avevano riconosciuto l'impossidenza del ricorrente. Invoca la sentenza della Corte costituzionale n. 139/2010 per sostenere che il percorso di emancipazione (divorzio, studi) è rilevante ai fini della concessione del beneficio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione. La Corte ha ritenuto che il motivo proposto consisteva nella mera critica della congruità/logicità delle valutazioni del giudice di merito e non in un vizio radicale di motivazione idoneo a consentire il sindacato di legittimità. Ha confermato che il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha adeguatamente motivato il rigetto, valorizzando la presunzione di superamento del reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis d.P.R. 115/2002 e ritenendo insufficienti gli elementi addotti per vincerla. La Corte ha inoltre precisato che le decisioni di altri giudici non hanno efficacia vincolante e ciascun giudice valuta autonomamente gli elementi acquisiti nel singolo procedimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende, e il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99
Regola i rimedi contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro il provvedimento di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è ammissibile in cassazione solo per violazione di legge (vizio radicale di motivazione), non per mera incongruità delle valutazioni di merito.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76, comma 4-bis
Introduce una presunzione relativa circa il superamento della soglia di reddito quando il titolo di reato riguarda l'associazione mafiosa (art. 416-bis). La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito elementi idonei a vincere tale presunzione nel procedimento specifico.
codice di procedura penale - art. 125
Norma richiamata nella prospettazione dei vizi di motivazione/omissione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione di merito.
art. 41-bis O.P. (ordinamento penitenziario)
Il regime detentivo speciale non è di per sé preclusivo dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte segnala però che alcune argomentazioni basate sul mantenimento del regime sono state espunte ma il provvedimento impugnato resta comunque motivato.
Corte costituzionale, sentenza n. 139/2010
Richiamata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di considerare il percorso di emancipazione dal vincolo associativo; la Corte di cassazione osserva che tali elementi sono rilevanti ma, nel caso concreto, non hanno convinto il giudice a superare la presunzione di cui all'art. 76, comma 4-bis.
codice di procedura penale - art. 405, comma 1-bis
Richiamato nel ricorso per ricostruire la vicenda processuale e le possibilità di riesame; non incide sulla decisione di legittimità in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è ammesso in cassazione solo per violazione di legge o per vizio radicale di motivazione (omissione o apparente mancanza di una motivazione minima); non è consentito un libero riesame della congruità delle valutazioni di merito.
- Ogni giudice valutatore dell'ammissione al beneficio deve motivare sulla base degli elementi acquisiti nel singolo procedimento: le decisioni favorevoli di altri giudici non sono vincolanti e non impediscono valutazioni difformi ove il materiale istruttorio e le allegazioni siano diversi o siano state valutate diversamente.
- Per vincere la presunzione di cui all'art. 76, comma 4-bis d.P.R. 115/2002 (relativa ai reati di tipo mafioso) è necessario fornire elementi specifici e attuali che dimostrino l'assenza di disponibilità di risorse accumulate durante l'appartenenza all'associazione; il mero richiamo a elementi di emancipazione (divorzio, studi, pronunce anteriori) può essere rilevante ma non sempre sufficiente.
- La sussistenza di condotte inframurarie o il regime 41-bis non è, di per sé, ostativa al patrocinio a spese dello Stato; tuttavia tali circostanze possono essere considerate dal giudice se ritenute rilevanti nel caso concreto.
- Nel proporre impugnazioni simili è strategicamente preferibile puntare a dimostrare l'assenza totale di motivazione o motivazione apparente (vizio formale grave) piuttosto che limitarsi a contestare la valutazione o la logica delle conclusioni del giudice di merito.
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