Cassazione Civile, Ordinanza n. 03147/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società agricola aveva presentato domanda di ammissione al passivo di un fallimento per tre distinti crediti: uno per forniture di materie prime effettuate negli anni 2011-2012; uno risarcitorio e per penali derivante da un contratto di somministrazione relativo all’approvvigionamento dell’impianto e allo smaltimento del digestato; uno di regresso e in via condizionata collegato a un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di entrambe le società in solido. Il giudice delegato aveva escluso i primi due crediti ritenendo il primo compensato e il secondo insussistente, ma aveva ammesso il terzo in via condizionata. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, ha confermato il rigetto dei primi due crediti ritenendo provata la compensazione e, per il secondo credito, la presenza di un accordo derogatorio al contratto originario e comunque l’insussistenza del danno e dei presupposti delle penali; ha inoltre accolto l’impugnazione incidentale proposta dal curatore sul credito condizionato. La società creditrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1241-1243 e 2710 c.c. per la ritenuta prova dei controcrediti e della compensazione; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l’affermazione dell’esistenza di un accordo scritto derogatorio al contratto di somministrazione; violazione degli artt. 98 e 99 l.fall. e dell’art. 334 c.p.c. per avere il tribunale ritenuto ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva del curatore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché diretti a contestare la valutazione delle prove e comunque non idonei a scalfire tutte le autonome rationes decidendi poste a base del rigetto dei crediti. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo che nel procedimento di opposizione allo stato passivo non sia configurabile l’impugnazione incidentale tardiva del curatore, poiché la legge fallimentare disciplina in modo autonomo e completo i rimedi contro lo stato passivo. Il decreto del tribunale è stato quindi cassato senza rinvio limitatamente al capo relativo all’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva del curatore; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Può essere denunciata in cassazione solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite ultra petita/officiosamente fuori dai poteri; non se si contesti la diversa forza attribuita dal giudice alle prove ritualmente acquisite.
La valutazione comparativa delle prove e la scelta tra elementi probatori è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, salvo specifiche anomalie.
Richiamati in relazione alla dedotta compensazione tra crediti contrapposti; la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente alla valutazione del materiale probatorio.
Richiamato per il valore probatorio delle scritture contabili; la Corte non ha rinnovato la valutazione del merito sulla documentazione prodotta.
Disciplina i rimedi contro lo stato passivo; non consente di introdurre un’impugnazione incidentale tardiva non prevista dalla normativa fallimentare applicabile ratione temporis.
I rimedi contro il decreto di esecutività dello stato passivo devono essere proposti nel termine previsto dalla norma; decorso il termine, la contestazione autonoma è preclusa.
Non trova applicazione, in via integrativa, nel procedimento di opposizione allo stato passivo, perché la legge fallimentare contiene una disciplina speciale e autosufficiente dei mezzi di impugnazione.
È la base per la cassazione senza rinvio quando il vizio comporta l’eliminazione del capo impugnato per inammissibilità del rimedio esperito.
art. 206, comma 4, d.lgs. 14/2019
"può proporre impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui all'articolo 207, comma 1"
Citato in chiave sistematica come conferma che la possibilità di impugnazione incidentale è stata introdotta espressamente solo con il codice della crisi, e non nel previgente regime fallimentare.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato solo in via ipotetica: il motivo sarebbe comunque inammissibile per mancata specifica allegazione del fatto decisivo asseritamente omesso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è deducibile la violazione dell’art. 115 c.p.c. quando, in realtà, si contesti soltanto la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito o la maggiore attendibilità attribuita ad alcuni elementi rispetto ad altri.
- La censura ex art. 116 c.p.c. non può trasformarsi in un riesame del merito della prova, essendo riservata al giudice di merito la selezione del materiale probatorio e la sua apprezzazione complessiva.
- Un motivo di ricorso che colpisca soltanto una delle autonome rationes decidendi poste a base della sentenza è inammissibile se restano intatte le altre ragioni, da sole idonee a sorreggere la decisione.
- Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, i rimedi contro la decisione di accertamento del passivo sono quelli tipizzati dalla legge fallimentare; non è configurabile, nel regime previgente, un’impugnazione incidentale tardiva in via suppletiva rispetto alla disciplina speciale.
- L’impugnazione incidentale nel giudizio di verifica del passivo è ammissibile solo se espressamente prevista dalla normativa applicabile; non può essere desunta per analogia dalle regole generali del codice di procedura civile.
- L’interesse ad agire va valutato in relazione all’utilità concreta del provvedimento richiesto rispetto alla lesione dedotta, senza anticipare il giudizio sul merito o sull’esito prevedibile della controversia.
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