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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08631/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La lite nasce da avvisi di addebito emessi per contributi dovuti alla gestione lavoratori dello spettacolo per gli anni 2009-2012. La società sportiva dilettantistica aveva ottenuto in primo grado un accoglimento parziale dell’opposizione, con esclusione della contribuzione solo per gli istruttori sportivi, ritenuti esonerati in base all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR. La Corte d’appello aveva confermato tale esito, valorizzando in sostanza la natura dilettantistica della società e la sua affiliazione al CONI, ritenendo che ciò bastasse a qualificare come redditi diversi i compensi corrisposti agli istruttori e a escludere l’obbligo contributivo. L’INPS ricorre per cassazione denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 TUIR, come interpretato dall’art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008 conv. in l. n. 14/2009, e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la sola iscrizione/affiliazione al CONI non basta e che occorre accertare in concreto i presupposti dell’esenzione, in particolare la non professionalità delle prestazioni e la riconducibilità dei compensi a attività dilettantistica effettiva, senza rapporto di lavoro autonomo o dipendente.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’INPS. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando i principi di diritto indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Il giudice di merito aveva errato nel considerare sufficiente, ai fini dell’esonero contributivo, la sola natura dilettantistica formale dell’ente e l’affiliazione al CONI, senza verificare in concreto il requisito della non professionalità e gli altri presupposti applicativi dell’art. 67 TUIR. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 67 TUIR, comma 1, lett. m)

    La norma può operare anche in ambito previdenziale, ma l’esonero contributivo non è automatico: richiede la verifica concreta dei presupposti applicativi, compresa la non professionalità delle prestazioni e la loro effettiva riconducibilità ad attività sportiva dilettantistica.

  • art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008, convertito nella l. n. 14/2009

    La disposizione è richiamata come criterio interpretativo dell’art. 67 TUIR in relazione ai compensi percepiti nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in relazione all’onere della prova: chi invoca l’esonero dall’obbligo contributivo deve allegare e provare i presupposti che lo legittimano.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo di ricorso è proposto per violazione e/o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza.

Massime di principio

  • L’esenzione contributiva collegata ai compensi per attività sportiva dilettantistica non discende in modo automatico dalla sola qualifica formale dell’ente né dalla sua affiliazione al CONI.
  • Chi invoca un regime eccettuativo dell’obbligo contributivo deve provare in concreto tutti i presupposti applicativi della norma agevolativa, compresa la non professionalità della prestazione resa.
  • Ai fini dell’art. 67 TUIR, non sono “redditi diversi” i compensi che derivano dall’esercizio abituale di un’attività autonoma professionale o da un rapporto di lavoro dipendente; occorre quindi distinguere tra mera attività dilettantistica formale e effettiva natura sostanziale del rapporto.
  • Il giudice di merito incorre in errore di diritto se considera in re ipsa la non professionalità della prestazione solo perché resa in favore di una società o associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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