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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23391/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un atto di recupero emesso dall'Agenzia delle entrate per il recupero di un credito Ires e Iva fruito nell'anno d'imposta 2010, relativo al credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate previsto dall'art. 2, commi 539-548, L. n. 244/2007. L'Ufficio assumeva che la società, pur avendo presentato l'istanza di attribuzione del beneficio, fosse decaduta perché non avrebbe tempestivamente trasmesso la comunicazione annuale modello C/IAL. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che tale comunicazione fosse prevista a pena di decadenza e che quella inviata il 21 marzo 2011 fosse riferita all'anno 2011, non al 2010, quindi tardiva o comunque non idonea a consentire il beneficio per il 2010. Con l'unico motivo di ricorso in cassazione la società denunciava violazione dell'art. 2, commi 539-548, L. n. 244/2007 e dell'art. 6 del D.M. 12 marzo 2008, sostenendo che la comunicazione annuale poteva e doveva essere presentata dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per attestare il mantenimento dei requisiti relativi rispettivamente alle annualità agevolate 2008, 2009 e 2010; dunque la comunicazione del 21 marzo 2011 era idonea per il credito relativo al 2010 e non poteva essere considerata tardiva o riferita a un'annualità inesistente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso della contribuente limitatamente al recupero del credito d'imposta per l'anno 2010. La Corte ha ritenuto che il quadro normativo fosse stato interpretato erroneamente dal giudice di merito: la comunicazione annuale prevista dal D.M. 12 marzo 2008 non introduce una nuova causa di decadenza, ma è il presupposto procedimentale per fruire della quota di credito già prenotata per l'anno di riferimento; essa può essere validamente presentata entro il 31 marzo 2011 per attestare il mantenimento dei requisiti con riferimento al credito maturato nel 2010. Sono state compensate le spese dei gradi di merito, mentre l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 539-548, L. 24 dicembre 2007, n. 244

    istituisce un credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate e ne subordina la fruizione al permanere dei requisiti occupazionali per gli anni agevolati 2008, 2009 e 2010

  • art. 6, comma 4, D.M. 12 marzo 2008

    dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011

    la comunicazione annuale sul mantenimento dei requisiti occupazionali è presupposto per fruire della quota di credito prenotata relativa all'anno nel quale la comunicazione è presentata; il suo mancato invio comporta la decadenza

  • art. 7, comma 1, lett. a), D.M. 12 marzo 2008

    individua il requisito del mantenimento del livello occupazionale che deve essere attestato nella comunicazione annuale

  • art. 7, comma 2, D.M. 12 marzo 2008

    richiamato come conseguenza del mancato invio della comunicazione annuale

  • d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c.

    disciplinano la trattazione camerale del ricorso per cassazione

Massime di principio

  • Nel credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, la comunicazione annuale prevista dalla normativa attuativa non costituisce una nuova istanza di accesso al beneficio, ma una formalità necessaria per la fruizione della quota già riconosciuta e per la verifica del permanere dei requisiti occupazionali.
  • La decadenza dal beneficio si verifica solo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento attuativo; non è consentito desumere una decadenza ulteriore o diversa dal mancato rispetto delle modalità temporali previste per la comunicazione annuale, se la disciplina individua chiaramente la finestra di presentazione per ciascun anno.
  • Quando una disciplina agevolativa si sviluppa su più annualità, la comunicazione richiesta per il mantenimento del beneficio deve essere letta in sequenza logico-temporale rispetto all'anno cui si riferisce il credito, non come riferimento automatico all'anno di invio del modello.
  • Se il dato normativo e le istruzioni amministrative pubblicate chiariscono che la comunicazione annuale va presentata entro una certa finestra temporale per attestare requisiti riferiti all'anno precedente, il giudice non può invertire tale relazione temporale e dichiarare tardivo un adempimento che la legge ammette per quell'annualità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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