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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37813/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno asserendo l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale: il Tribunale aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per due anni mentre, per il reato contestato (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l che abbia provocato un incidente, con applicazione dell'aggravante di cui al comma 2‑bis dell'art.186), la norma dispone la revoca della patente, sanzione obbligatoria. Il Procuratore ha chiesto l'annullamento limitato della parte relativa alla sospensione e l'applicazione della revoca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la sospensione della patente per due anni, eliminandola, e ha applicato direttamente la revoca della patente di guida. La Corte ha motivato che la revoca prevista dall'art.186, comma 2‑bis, è una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria, non suscettibile di valutazioni discrezionali di merito, e che questa Corte poteva applicarla ai sensi dell'art.620, comma 1, lett. l) c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice della strada (D.Lgs. n.285/1992), art. 186

    comma 2, lett. c) e comma 2‑bis (secondo periodo)

    La Corte interpreta il comma 2‑bis come imponente la revoca della patente quando il conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l provochi un incidente; la misura è obbligatoria e non discrezionale

  • Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. l)

    richiamato nella decisione

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di annullamento senza rinvio, di applicare direttamente sanzioni amministrative accessorie obbligatorie omesse dal giudice di merito

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 4 n. 8022 del 28/01/2014, Rv. 258622

    Precedente che conferma la possibilità per la Cassazione di disporre la revoca della patente quando la normativa la impone

Massime di principio

  • Quando è applicata l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2‑bis (tasso alcolemico > 1,5 g/l e incidente), la revoca della patente è obbligatoria e non può essere sostituita da una sospensione.
  • La sanzione amministrativa accessoria obbligatoria, essendo non discrezionale, deve essere applicata dal giudice e la sua omissione può giustificare l'annullamento della sentenza limitatamente a quella statuizione.
  • La Corte di Cassazione può, ove la norma sia chiara e non vi siano valutazioni di merito da compiere, annullare senza rinvio e applicare direttamente la sanzione accessoria obbligatoria ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
  • Nei giudizi di merito è fondamentale accertare l'esistenza dell'aggravante (es. tasso alcolemico e dinamica con incidente): se riconosciuta, le conseguenze amministrative previste dalla norma devono seguire automaticamente.
  • La parte pubblica (Procuratore Generale o Pubblico Ministero) ha strumenti efficaci per ottenere, in cassazione, la correzione di omissioni riguardanti sanzioni accessorie obbligatorie.

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