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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09352/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una docente, dopo essere stata per anni assunta con plurimi contratti a tempo determinato su posti vacanti dell'organico di diritto, ha agito per ottenere il riconoscimento degli scatti contrattuali e il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto agli scatti e condannato il Ministero al risarcimento parametrato a dieci mensilità. In appello, però, la Corte territoriale ha ritenuto che la successiva immissione in ruolo della docente, avvenuta come vincitrice di concorso ordinario, avesse comunque sanato l'abuso e avesse reso non più dovuto il risarcimento del cd. danno comunitario; ha invece riconosciuto il computo dell'anzianità di servizio a termine ai fini della progressione stipendiale. La ricorrente ha quindi impugnato la decisione per cassazione con sette motivi: ha denunciato la falsa applicazione delle norme sulla stabilizzazione previste dalla legge n. 107/2015, sostenendo che non fossero applicabili al suo caso perché immessa in ruolo per concorso ordinario e non tramite il piano straordinario; ha dedotto la violazione della disciplina eurounitaria sul lavoro a termine e dei diritti fondamentali UE, sostenendo che la sola immissione in ruolo futura non sia misura sufficientemente effettiva e dissuasiva; ha contestato l'applicazione dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 32 l. n. 183/2010, affermando che il danno da precariato restava risarcibile; ha inoltre prospettato profili di contrasto con gli artt. 6 CEDU, 1 Protocollo addizionale n. 1, 47 e 52 CDFUE; ha dedotto il ritardo colpevole del Ministero nell'indire i concorsi nei termini previsti dall'art. 400 T.U. n. 297/1994 e, infine, ha contestato la compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso il risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine sulla base della successiva immissione in ruolo della docente. Ha affermato che la stabilizzazione derivante da concorso ordinario non ha, di regola, effetto sanante del danno da precariato, perché non è una conseguenza causale diretta dell'abuso, né una misura specificamente rivolta a superarlo con certezza ragionevole ex ante. Sono stati perciò assorbiti gli altri motivi, compresi quelli relativi al danno ulteriore, alla disciplina convenzionale e costituzionale e alle spese. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per la quantificazione del risarcimento e per il regolamento delle spese, anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 1, commi 95, 131 e 132, L. n. 107/2015

    richiamati per escludere che il piano straordinario di assunzione della legge sulla cd. Buona Scuola fosse applicabile al caso, in cui l'immissione in ruolo era avvenuta per concorso ordinario e non attraverso quella stabilizzazione.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'eventuale conversione o stabilizzazione non esclude il risarcimento del danno, ma semmai incide sulla sua quantificazione; la Corte lo richiama nel quadro della tutela contro l'abuso del termine.

  • clausole 1, 2 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999

    invocate per affermare che la sola immissione in ruolo per concorso ordinario non integra misura proporzionata, effettiva e dissuasiva idonea a sanzionare l'abuso.

  • direttiva 1999/70/CE

    richiamata come fonte eurounitaria della disciplina sul lavoro a tempo determinato e del divieto di abuso nella reiterazione dei contratti.

  • artt. 1 e 2 della direttiva 1999/70/CE

    indicati a sostegno della disciplina europea sul contrasto all'abuso del termine.

  • artt. 1 e 15 CDFUE

    invocati per sostenere la lesione della dignità e del diritto al lavoro del lavoratore a termine.

  • art. 1 Carta Sociale Europea

    richiamato a sostegno della tutela del diritto al lavoro.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per la disciplina del risarcimento del danno da violazione di disposizioni imperative nell'assunzione o impiego presso la P.A.

  • art. 6 CEDU

    dedotto come parametro di equo processo e parità delle armi, in relazione al preteso effetto retroattivo della legge n. 107/2015.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamato per la tutela dei beni e del credito risarcitorio.

  • art. 117 Cost.

    invocato quale norma di raccordo per il rispetto degli obblighi convenzionali.

  • artt. 47 e 52 CDFUE

    richiamati per affermare il diritto a un ricorso effettivo e la portata dei diritti e principi UE.

  • art. 400 T.U. n. 297/1994

    richiamato per sostenere il dovere dell'Amministrazione di bandire periodicamente i concorsi e il colpevole ritardo nella loro indizione.

  • artt. 1218 e 1223 c.c.

    richiamati per la domanda di risarcimento del danno da inadempimento e per la sua estensione a perdita subita e mancato guadagno.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati nel motivo sulle spese di lite per contestare la compensazione disposta dalla Corte d'appello.

  • art. 53 L. n. 312/1980

    richiamato nella decisione di merito di primo grado per il riconoscimento degli scatti biennali, questione poi distinta dalla Corte d'appello dagli scatti contrattuali.

Massime di principio

  • Nell'impiego scolastico e, più in generale, nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore non elimina automaticamente il diritto al risarcimento per l'abusiva reiterazione di contratti a termine: occorre verificare se la stabilizzazione sia effetto causale diretto dell'abuso oppure mera conseguenza di una procedura selettiva generale.
  • La sanatoria del danno da precariato richiede una misura specificamente diretta a superare l'abuso, idonea ex ante a offrire una ragionevole certezza di stabilizzazione; non basta una semplice chance di assunzione, come quella derivante da un concorso ordinario aperto alla generalità dei candidati.
  • Quando l'assunzione a tempo indeterminato non deriva da un percorso riservato ai soggetti abusati, ma da un concorso ordinario o da una procedura non causalmente ricollegata alla reiterazione dei contratti, il risarcimento del danno da abuso del termine resta astrattamente dovuto e va quantificato secondo i criteri ordinari.
  • La deduzione di una successiva stabilizzazione non esonera il giudice dall'accertare in concreto se sia stata realmente reintegrata la lesione provocata dall'illegittima reiterazione dei contratti a termine, dovendosi distinguere tra effetto riparatorio pieno ed effetto solo eventuale o indiretto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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