Cassazione Civile, Ordinanza n. 09215/2026 del 12/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l’INPS ha richiesto il pagamento di contributi per € 3.839,69, collegati a note di rettifica mensili relative al periodo febbraio-maggio 2017. Il destinatario dell’avviso ha proposto opposizione deducendo di avere diritto agli sgravi contributivi di cui all’art. 1, comma 1175, L. 296/2006 e contestando la revoca integrale dei benefici in relazione a un’irregolarità contributiva emersa successivamente, nel febbraio 2018. In appello si lamentava, da un lato, che la revoca degli sgravi per i periodi precedenti fosse eccessivamente penalizzante e, dall’altro, che la motivazione fosse insufficiente o apparente. In cassazione sono stati dedotti tre motivi: omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla revoca integrale dei benefici; nullità della sentenza per motivazione apparente/incomprensibile; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere condannato l’appellante alle spese del primo grado in favore dell’INPS, rimasto contumace in primo grado.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che la sentenza d’appello avesse effettivamente esaminato le censure e avesse correttamente applicato il principio per cui il godimento degli sgravi contributivi richiede una regolarità contributiva costante, non sanabile in via postuma oltre i termini procedimentali previsti, e che l’eventuale omissione dell’INPS nella procedura di regolarizzazione non sposta sul lavoratore/datore beneficiario gli effetti della mancata regolarità. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che non può essere liquidata una condanna alle spese in favore della parte rimasta contumace in primo grado, perché tale parte non ha svolto attività processuale né sostenuto spese da rifondere. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese di primo grado e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte ha dichiarato non dovute le spese di lite di primo grado da parte del ricorrente; compensate le spese del giudizio di legittimità per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 1175, L. 296/2006
Il beneficio degli sgravi contributivi è subordinato alla regolarità e correttezza contributiva costante; in difetto, le agevolazioni si perdono e non è consentita una regolarizzazione ex post oltre i termini previsti.
La Corte ha escluso l’omessa pronuncia, rilevando che la sentenza di merito aveva affrontato i motivi di appello.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
È stata esclusa la motivazione apparente o incomprensibile, perché il giudice di merito aveva espresso una ragione decidendi intellegibile.
Invocato in relazione alla nullità della sentenza per motivazione, ma ritenuto non integrato nel caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Parametro del ricorso per cassazione per nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge in tema di spese processuali.
D.M. 24 ottobre 2007, art. 7, comma 3
La mancata attivazione della procedura di regolarizzazione può rilevare solo eventualmente sul piano risarcitorio, se abbia causato la perdita della chance di fruire degli sgravi.
D.M. 30 gennaio 2015
Richiamato come fonte regolatrice della procedura di rilascio del DURC e della regolarizzazione dell’irregolarità contributiva.
La condanna alle spese presuppone un’attività processuale della parte vittoriosa che giustifichi il rimborso.
Invocato in tema di regolazione delle spese, ma la questione decisiva è stata la non debenza delle spese al contumace.
La Corte, senza ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando non dovute le spese di primo grado.
Cass. n. 27107/18
Richiamata per affermare che gli sgravi contributivi presuppongono regolarità contributiva costante e che non è ammessa una sanatoria ex post oltre i termini.
Cass. n. 36846/22
Richiamata per affermare che l’eventuale omissione dell’INPS nella richiesta di regolarizzazione non fa venir meno l’obbligo del beneficiario di essere regolare; può rilevare solo per una possibile responsabilità risarcitoria dell’ente se ne derivino danni da perdita di chance.
Cass. n. 14972/25
Richiamata per il principio secondo cui non si possono liquidare spese processuali in favore della parte contumace vittoriosa che non abbia svolto attività processuale.
Massime di principio
- Il godimento degli sgravi contributivi presuppone una regolarità contributiva effettiva, continua e verificabile; la successiva regolarizzazione non può elidere ex post l’irregolarità oltre i termini procedimentali previsti.
- L’eventuale omissione dell’ente previdenziale nell’attivazione della procedura di invito alla regolarizzazione non trasferisce sull’ente l’onere di sanare la posizione contributiva del beneficiario né neutralizza automaticamente la perdita del beneficio.
- L’omessa pronuncia e la motivazione apparente sono escluse quando il giudice di merito abbia comunque affrontato i motivi di gravame e abbia espresso una ratio decidendi intellegibile e coerente.
- Le spese processuali non possono essere liquidate in favore della parte rimasta contumace e vittoriosa in primo grado, se essa non ha svolto attività difensiva né sostenuto spese suscettibili di rimborso.
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