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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25879/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un tentativo di furto in concorso, aggravato, contestando con un unico motivo la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui era stata ritenuta sussistente l'aggravante del furto ex art. 625, n. 7, c.p. In sostanza, la ricorrente sosteneva che i beni sottratti o tentati di sottrarre, lasciati incustoditi nell'abitacolo del veicolo, non potessero dirsi esposti alla pubblica fede e che la motivazione di merito fosse viziata perché avrebbe confuso tale nozione con l'assenza di custodia in senso assoluto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità, generico e manifestamente infondato, osservando che esso si risolveva in mere doglianze di fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede va intesa in senso relativo, cioè con riferimento alle concrete circostanze che inducono il soggetto a lasciare i beni incustoditi, e non in senso assoluto come impossibilità di custodia. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla responsabilità dell'imputata per il fatto contestato in concorso con altri

  • art. 56 c.p.

    richiamato quale base del tentativo punibile, poiché il fatto è stato qualificato come tentato furto

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto, posta a fondamento della condanna confermata in appello

  • art. 625, nn. 2 e 7, c.p.

    richiamato per le aggravanti del furto contestate, tra cui quella dell'esposizione alla pubblica fede oggetto del ricorso

  • art. 61, n. 2, c.p.

    richiamato quale ulteriore circostanza aggravante contestata e confermata nel giudizio di merito

  • art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

    richiamato nel capo di imputazione e nella condanna confermata, senza ulteriori spiegazioni nel testo

  • art. 616 c.p.p.

    fonte della condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che si risolvano in una rivalutazione del fatto o in contestazioni meramente fattuali già esaminate e motivate dai giudici di merito.
  • Il vizio di manifesta illogicità della motivazione non sussiste quando il ricorso non si confronta in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre rilievi già disattesi.
  • Ai fini dell'aggravante del furto relativa all'esposizione alla pubblica fede, la necessità dell'esposizione va intesa in senso relativo e concreto, avuto riguardo alle circostanze che possono indurre il titolare a lasciare il bene incustodito, e non in senso assoluto come impossibilità di custodia.
  • La qualificazione di beni come non rientranti nelle dotazioni del mezzo non esclude, di per sé, la configurabilità dell'aggravante se il bene risulti comunque lasciato incustodito nelle circostanze concrete considerate dal giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeTentativo

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