Cassazione Penale, Ordinanza n. 25839/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del tribunale secondo cui i fatti oggetto delle sentenze irrevocabili non integravano l'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ma una mera abitualità delittuosa. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La persona interessata ha impugnato l'ordinanza con cui il tribunale aveva respinto la domanda di riconoscimento del vincolo della continuazione tra più sentenze irrevocabili, proposta in sede di esecuzione ai sensi degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che i diversi fatti di reato dovevano essere unificati sotto il medesimo disegno criminoso. La Corte ha però rilevato che le ipotesi di reato non erano omogenee e non risultavano neppure astrattamente preordinate a un progetto criminoso unitario; al contrario, emergeva una reiterazione di condotte espressive di abitualità criminosa e di scelte di vita improntate alla sistematica consumazione di illeciti. Sulla base di ciò, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
richiamato quale base normativa del vincolo della continuazione e del medesimo disegno criminoso; la Corte ne esclude l'applicabilità quando i fatti esprimano solo abitualità criminosa e non un progetto unitario
richiamato come norma che consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili
utilizzato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Cassa delle ammende
destinataria della somma di euro 3.000 posta a carico della ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone un medesimo disegno criminoso tra i reati, non essendo sufficiente la sola reiterazione di condotte illecite.
- La pluralità di reati eterogenei e la loro commissione in un contesto di abitualità criminosa sono indici incompatibili con la continuazione ex art. 81 c.p.
- Nel giudizio di esecuzione, la domanda di applicazione della continuazione può essere respinta quando dagli atti emerga non un programma criminoso unitario, ma una sistematica consumazione di illeciti riconducibile a recidiva, abitualità o professionalità nel reato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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