Cassazione Penale, Ordinanza n. 25836/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (corte appello)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione, formulata ai sensi degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., tra diversi fatti di reato già definiti con sentenze irrevocabili indicate nel provvedimento impugnato. Sosteneva, in sostanza, che le condotte potevano essere ricondotte a un medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha invece rilevato che i reati non erano omogenei, si collocavano in un arco temporale molto ampio e non risultavano nemmeno astrattamente preordinati a un programma unitario, ma apparivano espressione di una progressiva escalation criminale culminata nell'adesione a un'organizzazione mafiosa. Ha quindi ritenuto che la reiterazione delle condotte non potesse essere letta come programma di vita criminale utile ai fini della continuazione.
Norme richiamate
Norma richiamata per il riconoscimento della continuazione; la Corte ne ribadisce la necessaria riconducibilità a un medesimo disegno criminoso, non ravvisabile in una mera serialità di reati eterogenei e distanziati nel tempo.
Norma richiamata quale base processuale dell'istanza esecutiva di riconoscimento della continuazione tra sentenze irrevocabili.
Non citato testualmente nel brano fornito; non inserito.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, desumibile da una progettazione unitaria e non dalla sola ripetizione di reati nel tempo.
- La mera reiterazione di condotte illecite, specie se eterogenee e collocate in un arco temporale ampio, è indice di abitualità o professionalità nel reato, ma non basta a fondare la continuazione.
- L'adesione successiva a un'organizzazione mafiosa non trasforma automaticamente una precedente serie di reati in un programma unitario rilevante ai fini dell'art. 81 c.p., se le singole condotte restano tra loro non omogenee.
- In sede di legittimità, quando il provvedimento impugnato esclude in modo coerente e non illogico la preordinazione unitaria dei fatti, il ricorso contro il diniego della continuazione può essere dichiarato inammissibile.
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