Cassazione Penale, Ordinanza n. 25835/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli, emessa ex art. 599-bis c.p.p. a seguito di concordato sui motivi, con cui erano state concordate le pene di dieci anni e sei mesi di reclusione per il primo e di nove anni e dieci mesi di reclusione per il secondo. In appello le parti avevano raggiunto un accordo dopo rinuncia ai motivi attinenti al giudizio di responsabilità. I ricorsi censuravano l'incongruità del percorso motivazionale della Corte territoriale, in particolare quanto ai criteri di determinazione della pena e alla sua commisurazione. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; non sono invece scrutinabili i motivi rinunciati, la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né i vizi sulla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. È stata inoltre richiamata la regola per cui, nel concordato ex art. 599-bis c.p.p., le parti non sono vincolate a criteri intermedi di calcolo della pena e il controllo di legittimità riguarda solo la congruità della pena finale concordata. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili de plano, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi proposti dagli imputati avverso la sentenza di appello resa ex art. 599-bis c.p.p. Ha ritenuto che le censure fossero dirette contro profili non deducibili in sede di legittimità, perché attinenti a motivi rinunciati e ai criteri interni di commisurazione della pena concordata, senza prospettare un'ipotesi di illegalità della sanzione. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con declaratoria pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
disciplina il concordato sui motivi in appello; nel caso concreto la sentenza impugnata era stata emessa a seguito di accordo tra le parti dopo rinuncia ai motivi sulla responsabilità.
legge 23 giugno 2017, n. 103
ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi.
art. 129 c.p.p.
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile con ricorso contro sentenza emessa ex art. 599-bis, salvo profili consentiti dalla giurisprudenza richiamata.
art. 591, comma 2, c.p.p.
richiamato in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità, con provvedimento de plano.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che attengano alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo; restano inammissibili le censure sui motivi rinunciati.
- Non è deducibile in cassazione, contro una sentenza resa all'esito di concordato in appello, la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che la doglianza si collochi nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità.
- Nel concordato in appello le parti non sono vincolate a specifici criteri intermedi di calcolo della pena: il controllo del giudice di legittimità può investire solo l'eventuale illegalità della sanzione o la sua manifesta incongruità finale nei limiti consentiti.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. può essere pronunciata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- rami
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