Cassazione Penale, Ordinanza n. 25834/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per i reati ascritti ai capi A e B. Il ricorso deduceva, in sostanza, asserite carenze motivazionali della decisione impugnata e chiedeva un riesame nel merito della vicenda, soprattutto quanto al trattamento sanzionatorio. Per il capo A, relativo alla resistenza a pubblico ufficiale, la difesa contestava indirettamente la tenuta del compendio probatorio; per il capo B, relativo alla violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, veniva valorizzato il preteso modesto disvalore della condotta e, in sostanza, l'assenza di elementi idonei a dimostrare la consapevolezza dell'obbligo violato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a un nuovo apprezzamento del merito, già compiutamente valutato dalla Corte di appello secondo logica e risultanze processuali. Quanto al capo A, ha richiamato il principio per cui, ai fini della resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario che il pubblico ufficiale sia concretamente intimidito o che la sua libertà di azione sia effettivamente impedita. Quanto al capo B, ha ribadito che per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 è sufficiente il dolo generico e che, nel caso concreto, la piena consapevolezza dell'obbligo risultava dal provvedimento applicativo della sorveglianza speciale e dal verbale di sottoposizione. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per la configurazione della resistenza a pubblico ufficiale non occorre che il pubblico ufficiale sia concretamente intimidito né che sia effettivamente impedita la sua libertà di azione.
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La violazione dell'obbligo imposto dalla misura di prevenzione richiede il dolo generico; la consapevolezza dell'obbligo può desumersi dal provvedimento applicativo e dal verbale di sottoposizione, se intellegibili anche per un non giurista.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo giudizio di merito sulle prove o sulla dosimetria della pena quando la sentenza impugnata abbia motivato in modo logico e coerente con gli atti.
- Nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la fattispecie è integrata dalla condotta ostativa o minacciosa nei confronti del pubblico ufficiale; non è necessario che la persona offesa abbia percepito un'effettiva intimidazione o che la sua attività sia stata concretamente paralizzata.
- La violazione dell'obbligo derivante dalla sorveglianza speciale è punibile a titolo di dolo generico: è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo imposto e la volontaria inosservanza dello stesso.
- La conoscenza dell'obbligo non richiede formule particolari se il contenuto del provvedimento e del verbale di sottoposizione risulti chiaramente intelligibile anche a chi non abbia specifiche competenze giuridiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, di regola, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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