Cassazione Penale, Ordinanza n. 25837/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., che fosse riconosciuto il vincolo della continuazione tra due fatti di reato già definiti con sentenze irrevocabili presupposte. La domanda era stata respinta dalla Corte di appello di Reggio Calabria, la quale aveva ritenuto che i reati posti a confronto — uno di partecipazione a un'associazione mafiosa e uno di estorsione aggravata — non fossero omogenei e non potessero essere ricondotti, neppure in astratto, a una medesima preordinazione criminosa. Nel ricorso per cassazione si insisteva sulla richiesta di riconoscimento della continuazione, ma la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, richiamando la necessità, quando la continuazione sia invocata tra reati collegati a un'organizzazione mafiosa, di una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro operatività e continuità nel tempo, al fine di verificare l'unicità del momento deliberativo e la sua attuazione attraverso la progressiva appartenenza a una pluralità di organizzazioni ovvero a una medesima organizzazione. La Corte ha inoltre valorizzato il dato che il primo episodio estorsivo appariva scaturito dallo sfruttamento della posizione assunta nel consorzio criminale e della fama criminale nel territorio per ottenere un vantaggio indebito per la consorte, e quindi da una logica diversa rispetto a quella di una preordinazione unitaria.
Norme richiamate
norma invocata per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati, richiedendo un medesimo disegno criminoso
norma che consente in sede esecutiva di applicare il vincolo della continuazione tra reati oggetto di sentenze irrevocabili
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra reati, quando questi siano collegati a un contesto di criminalità organizzata o mafiosa, non può essere fondato in modo automatico sulla sola appartenenza del soggetto al sodalizio: occorre una specifica verifica dell'unicità del disegno criminoso e della concreta continuità tra i fatti.
- Per valutare la continuazione tra un reato associativo e un reato-fine o altro delitto commesso in ambito mafioso è necessario accertare la natura dei sodalizi coinvolti, la loro operatività e la loro permanenza nel tempo, così da distinguere l'unità del programma criminoso da iniziative autonome sfruttanti la posizione criminale del soggetto.
- La mera utilizzazione della reputazione criminale o della posizione acquisita in un'organizzazione per ottenere un vantaggio indebito in un episodio successivo non basta, di per sé, a dimostrare una preordinazione unitaria rilevante ai fini dell'art. 81 c.p.
- In sede di legittimità, il ricorso che non superi la valutazione di inammissibilità viene definito con la condanna del ricorrente alle conseguenze economiche previste dal codice di rito.
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