Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25838/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado alla pena di due mesi di arresto e 400 euro di ammenda per il reato di porto/possesso di arma da taglio in violazione della disciplina sulle armi. Il ricorso deduceva, in sostanza, carenze motivazionali della sentenza impugnata e chiedeva un riesame nel merito della vicenda processuale. La Corte di cassazione ha però rilevato che la decisione di merito era già stata vagliata dalla Corte territoriale nel rispetto della logica e delle risultanze processuali; il compendio probatorio, soprattutto gli accertamenti eseguiti nell'immediatezza dei fatti e le dichiarazioni rese dall'imputato e riportate nel verbale di sequestro, era ritenuto univoco nel dimostrare la responsabilità, anche perché l'imputato aveva ammesso di essere il possessore dell'arma da taglio e aveva sottoscritto il verbale facendone proprio il contenuto.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    La detenzione/possesso dell'arma da taglio contestata è stata ritenuta integrare il reato così come contestato, sulla base di un compendio probatorio univoco e delle ammissioni dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione si limita a prospettare carenze motivazionali ma, in realtà, mira a ottenere una rivalutazione del merito già compiuta dal giudice di appello con motivazione логicamente coerente e aderente alle risultanze processuali, esso è inammissibile.
  • La valutazione di legittimità non consente di sovrapporre una diversa lettura del materiale probatorio a quella, già argomentata in modo non illogico, del giudice di merito.
  • Le dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza del controllo, specie se riportate in un verbale da lui sottoscritto, possono costituire un significativo elemento di conferma della responsabilità se coerenti con gli accertamenti di polizia eseguiti contestualmente ai fatti.
  • In presenza di ricorso inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioni
RamiArmiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.