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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20964/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso di Roma Capitale, ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha rigettato l'originario ricorso introduttivo della contribuente contro l'avviso di accertamento IMU. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale richiamata, e ha condannato la parte contribuente alle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IMU relativa all'annualità 2012, emesso da Roma Capitale nei confronti di un ente religioso per alcuni immobili sui quali veniva chiesta l'esenzione prevista per gli immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o di culto. In appello la CTR del Lazio aveva accolto il gravame del contribuente e annullato l'atto impositivo. L'ente impositore ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il contribuente non aveva fornito prova concreta delle attività effettivamente svolte negli immobili e quindi del requisito oggettivo dell'esenzione; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992, in combinato con l'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse mal interpretato i criteri legali per il riconoscimento dell'esenzione. La Corte ha rilevato che l'esenzione richiede cumulativamente il requisito soggettivo dell'ente non commerciale e il requisito oggettivo della destinazione esclusiva dell'immobile ad attività agevolate svolte con modalità non commerciali; nel caso concreto, la prova di tali presupposti non risultava fornita, mentre la motivazione della CTR era ritenuta apodittica e fondata su elementi insufficienti, come la mera presenza di religiose e la classificazione catastale degli immobili.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che il contribuente che invoca l'esenzione ha l'onere di dimostrare in concreto la sussistenza dei relativi presupposti, compreso l'effettivo utilizzo non commerciale dell'immobile.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    L'esenzione per gli immobili degli enti non commerciali opera solo se sussistono cumulativamente il requisito soggettivo e quello oggettivo della destinazione esclusiva ad attività agevolate svolte con modalità non commerciali.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 203/2005 convertito in L. n. 281/2005

    È richiamato per la modifica normativa che aveva esteso l'esenzione alle attività indicate dalla norma a prescindere dalla loro eventuale natura commerciale, nel successivo sviluppo legislativo.

  • art. 39 d.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006

    È richiamato per la successiva modifica della disciplina, che ha precisato l'ambito dell'esenzione alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

  • art. 16, lett. a), L. n. 222/1985

    Serve a individuare le attività religiose e di culto rilevanti ai fini dell'esenzione, come culto, cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, catechesi ed educazione cristiana.

Massime di principio

  • L'esenzione tributaria per gli immobili degli enti non commerciali presuppone in modo cumulativo un requisito soggettivo e uno oggettivo: non basta la natura dell'ente, ma occorre anche che l'immobile sia destinato esclusivamente ad attività agevolate e svolte con modalità non commerciali.
  • L'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente che la invoca; in particolare, deve essere dimostrato in concreto l'effettivo utilizzo dell'immobile secondo i criteri legali e non è sufficiente il richiamo alla qualità soggettiva dell'ente o a elementi indiziari generici.
  • La mera presenza di religiosi nell'immobile, o la classificazione catastale del bene, non sono di per sé sufficienti a fondare l'esenzione se manca la prova di un diretto collegamento con l'esercizio di attività di religione o di culto o con le altre attività tassativamente previste.
  • Quando la decisione di merito riconosce l'esenzione sulla base di affermazioni apodittiche e senza verificare in concreto le modalità di svolgimento dell'attività, la sentenza è censurabile per violazione della disciplina sostanziale e del riparto dell'onere della prova.
  • La Corte di cassazione può decidere nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa sia definita dai principi di diritto già consolidati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
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