Cassazione Civile, Ordinanza n. 20024/2021 del 14/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione e della cartella di pagamento prodromica, nonché degli atti presupposti richiamati nel giudizio. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'atto impugnato, ritenendo non provata la notificazione dell'avviso di accertamento, della cartella di pagamento e della comunicazione di iscrizione ipotecaria; inoltre aveva ritenuto illegittima l'ipoteca perché l'importo dei tributi era inferiore a euro 8.000. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché la CTR avrebbe trascurato la produzione dell'avviso di ricevimento della notifica della cartella; (2) nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ove si intendesse che la CTR avesse ritenuto irregolare la notifica della cartella senza spiegarne le ragioni; (3) violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, per avere la CTR escluso la validità della notificazione a mezzo posta effettuata dall'agente della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad impugnare. Ha osservato che, dal testo complessivo della sentenza impugnata, emergeva che la CTR aveva annullato soltanto l'iscrizione ipotecaria, e non anche gli atti presupposti nei termini prospettati dalla ricorrente; tale statuizione era coerente con il dispositivo e con la motivazione, entrambe riferite unicamente all'ipoteca. Poiché la ricorrente aveva espressamente dichiarato di non contestare l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, i motivi erano privi di interesse. La Corte ha quindi condannato la ricorrente e la controricorrente adesiva, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore del contribuente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il motivo ex vizio motivazionale è stato evocato dalla ricorrente per lamentare l'omesso esame della produzione dell'avviso di ricevimento della cartella.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La ricorrente lo ha richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente, ma la Corte non è entrata nel merito del vizio perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973
È stato invocato per sostenere la validità ed efficacia della notificazione a mezzo posta effettuata dall'agente della riscossione.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Sussiste difetto di interesse all'impugnazione quando i motivi di ricorso colpiscono una statuizione che la parte ricorrente non contesta più, oppure quando la sentenza impugnata, letta nel suo complesso, ha un contenuto decisorio diverso da quello dedotto nel ricorso.
- Ai fini della verifica dell'interesse ad impugnare, occorre interpretare dispositivo e motivazione in modo coordinato: se entrambi convergono nell'attribuire al decisum un oggetto determinato, il ricorso che presupponga un diverso oggetto decisorio è inammissibile.
- Non può essere scrutinato nel merito un motivo che presupponga l'annullamento di atti o capi non effettivamente colpiti dalla decisione impugnata, quando la parte ricorrente riconosca che la statuizione effettivamente resa non è oggetto di censura.
- L'inammissibilità per difetto di interesse comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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