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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20024/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione e della cartella di pagamento prodromica, nonché degli atti presupposti richiamati nel giudizio. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'atto impugnato, ritenendo non provata la notificazione dell'avviso di accertamento, della cartella di pagamento e della comunicazione di iscrizione ipotecaria; inoltre aveva ritenuto illegittima l'ipoteca perché l'importo dei tributi era inferiore a euro 8.000. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché la CTR avrebbe trascurato la produzione dell'avviso di ricevimento della notifica della cartella; (2) nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ove si intendesse che la CTR avesse ritenuto irregolare la notifica della cartella senza spiegarne le ragioni; (3) violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, per avere la CTR escluso la validità della notificazione a mezzo posta effettuata dall'agente della riscossione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad impugnare. Ha osservato che, dal testo complessivo della sentenza impugnata, emergeva che la CTR aveva annullato soltanto l'iscrizione ipotecaria, e non anche gli atti presupposti nei termini prospettati dalla ricorrente; tale statuizione era coerente con il dispositivo e con la motivazione, entrambe riferite unicamente all'ipoteca. Poiché la ricorrente aveva espressamente dichiarato di non contestare l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, i motivi erano privi di interesse. La Corte ha quindi condannato la ricorrente e la controricorrente adesiva, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore del contribuente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Sussiste difetto di interesse all'impugnazione quando i motivi di ricorso colpiscono una statuizione che la parte ricorrente non contesta più, oppure quando la sentenza impugnata, letta nel suo complesso, ha un contenuto decisorio diverso da quello dedotto nel ricorso.
  • Ai fini della verifica dell'interesse ad impugnare, occorre interpretare dispositivo e motivazione in modo coordinato: se entrambi convergono nell'attribuire al decisum un oggetto determinato, il ricorso che presupponga un diverso oggetto decisorio è inammissibile.
  • Non può essere scrutinato nel merito un motivo che presupponga l'annullamento di atti o capi non effettivamente colpiti dalla decisione impugnata, quando la parte ricorrente riconosca che la statuizione effettivamente resa non è oggetto di censura.
  • L'inammissibilità per difetto di interesse comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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