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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02251/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'ente proprietario di un immobile adibito a casa di riposo impugnava in Cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato, salvo la riduzione delle sanzioni, l'avviso di accertamento IMU emesso dal Comune per gli anni 2012-2014. La controversia riguardava il diniego dell'esenzione prevista per gli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente, con modalità non commerciali, ad attività assistenziali. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, sostenendo che l'immobile era utilizzato da altro ente non commerciale e che la CTR aveva erroneamente valorizzato il dato del comodato e della pretesa finalità di lucro. Con il secondo motivo deduceva omesso esame di un documento del Comune del 2016, ritenuto decisivo perché il Comune vi avrebbe riconosciuto la sussistenza dei presupposti dell'esenzione; il ricorrente richiamava anche l'annullamento di un precedente avviso ICI relativo al 2011 sul medesimo immobile. Con il terzo motivo lamentava la violazione dell'art. 52 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR, revocando espressamente la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, avrebbe fatto rivivere l'atto impositivo anche oltre quanto deciso in primo grado e con riflessi sulle spese dell'incidente cautelare.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: la CTR aveva correttamente individuato la norma applicabile e la censura mirava in realtà a una diversa applicazione della norma alla fattispecie, ma il documento invocato non provava nulla sui presupposti dell'esenzione per gli anni 2012-2014, essendo riferito all'anno 2011 e a una diversa situazione di fatto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di interesse, osservando che la revoca della sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado è atto cautelare privo di autonoma incidenza rispetto alla decisione finale. Non sono state liquidate spese perché il Comune era rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992

    immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi ... destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della l. 20 maggio 1985, n. 222

    L'esenzione presuppone che l'immobile sia effettivamente destinato in via esclusiva ad attività rientranti tra quelle indicate e svolte con modalità non commerciali; la mera utilizzazione da parte di un terzo non è sufficiente se non è dimostrata la ricorrenza di tali presupposti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo realmente trascurato dal giudice; un documento riferito a un anno diverso e a circostanze diverse non integra il vizio denunciato.

  • art. 52 d.lgs. 546/1992

    L'appellante può chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.

    Il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado è destinato a essere assorbito o travolto dalla decisione finale; la sua revoca non produce effetti ulteriori rispetto a quelli della sentenza di merito.

  • art. 100 c.p.c.

    La censura è inammissibile se manca un interesse attuale e concreto alla sua proposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali richiede la prova rigorosa della destinazione esclusiva dell'immobile ad attività previste dalla norma e dello svolgimento delle stesse con modalità non commerciali; l'onere di dimostrare tali presupposti grava su chi invoca il beneficio.
  • Un documento amministrativo o un precedente provvedimento favorevole relativo a un anno d'imposta diverso non prova automaticamente il diritto all'esenzione per annualità successive, se non emerge la coincidenza dei presupposti di fatto e di diritto.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere fondato sulla mancata valorizzazione di un atto che non consente, da solo, di accertare il fatto storico decisivo dedotto.
  • I provvedimenti cautelari sull'esecutività della sentenza impugnata hanno natura interinale e non possono essere censurati per effetti autonomi incompatibili con la decisione definitiva, mancando interesse concreto alla doglianza una volta definito il merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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