Cassazione Civile, Ordinanza n. 40104/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avente causa)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura del 1976 relativa a due appartamenti: secondo gli attori, il proprietario avrebbe potuto vendere i beni solo con consenso bilaterale e con diritto di prelazione dell'altra parte. La scrittura era stata dichiarata autentica in giudizio e la relativa sentenza trascritta. Gli attori hanno chiesto di accertare la prescrizione dei diritti di prelazione e di consenso alla vendita, di ottenere la cancellazione della trascrizione e il risarcimento del danno ex art. 96, comma 2, c.p.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda in parte, ritenendo prescritti i diritti derivanti dalla convenzione; la Corte d'appello, invece, ha rigettato la domanda ritenendo che la prescrizione non fosse maturata perché il diritto della controparte sarebbe sorto solo dal momento in cui il proprietario avesse manifestato la volontà di vendere e l'attore non aveva provato di avere messo la controparte in condizione di esercitare tali diritti. Il ricorrente ha impugnato con due motivi: violazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che la mancata messa in vendita e la mancata comunicazione non sono impedimenti giuridici idonei a sospendere o impedire la prescrizione, ma meri ostacoli di fatto; violazione dell'art. 1183 c.c., sostenendo che non poteva addossarsi al titolare del diritto l'onere di attivarsi con interpello o iniziativa analoga per impedire la prescrizione di un diritto ormai sorto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha chiarito che l'art. 2935 c.c. rileva solo quando l'esercizio del diritto sia impedito da una causa giuridica e non da meri ostacoli di fatto o soggettivi; tuttavia, nel caso concreto il diritto invocato dalla controparte non era ancora attuale prima della decisione del proprietario di vendere, perché la convenzione attribuiva solo una facoltà che si trasformava in diritto esercitabile soltanto al momento in cui veniva manifestata la volontà di vendere. Ha inoltre escluso la pertinenza dell'art. 1183 c.c., osservando che non vi era una prestazione dovuta esigibile in mancanza di termine, ma soltanto un obbligo del proprietario, se decidesse di vendere, di consentire l'esercizio della prelazione; il diritto d'interpello non può trasformarsi in un onere del titolare del diritto di prelazione per evitare la prescrizione di un diritto che non è ancora nato. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La prescrizione comincia a decorrere solo quando il diritto può essere fatto valere; l'impedimento rilevante è quello giuridico, non gli ostacoli di mero fatto o soggettivi.
Le cause di sospensione della prescrizione sono tassative e non comprendono, salvo casi specifici, l'ignoranza del fatto generatore del diritto o il ritardo dovuto al suo accertamento.
Il diritto d'interpello del creditore non trasforma il titolare della facoltà in soggetto onerato di attivarsi per evitare la prescrizione di un diritto non ancora sorto.
La domanda di risarcimento per responsabilità aggravata era stata proposta in primo grado, ma il provvedimento di legittimità non la esamina nel merito, limitandosi al rigetto del ricorso principale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., il decorso della prescrizione è impedito solo da un ostacolo di natura giuridica che renda impossibile l'esercizio del diritto, non da meri fatti materiali, inerzie o condotte omissive delle parti.
- Quando un assetto negoziale attribuisce a una parte una facoltà o un diritto condizionato alla futura scelta dell'altra parte di alienare, la prescrizione non decorre prima che si realizzi l'evento che rende il diritto concretamente esercitabile.
- Il diritto di interpello o di attivazione previsto dalla disciplina delle prestazioni non eseguite non può essere rovesciato in un onere del creditore di promuovere l'iniziativa necessaria a far nascere il proprio diritto.
- Le cause di sospensione della prescrizione hanno carattere tassativo e non possono essere estese a situazioni di mera ignoranza soggettiva o di mancata attivazione del titolare.
- In presenza di un diritto che nasce solo al verificarsi di una manifestazione di volontà altrui, il dies a quo della prescrizione coincide con la possibilità giuridica di esercizio e non con il mero decorso del tempo dalla stipulazione del negozio.
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