Cassazione Civile, Ordinanza n. 21760/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte di una società commerciale, dell'atto con cui era stata irrogata la sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività per tre giorni per violazioni dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale o scontrino fiscale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società ritenendo che lo scostamento tra incassi e documentazione fiscale fosse marginale e giustificabile, quindi senza certezza della violazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 12 d.lgs. 471/1997 e 16 d.lgs. 472/1997, sostenendo che la sanzione accessoria era legittima perché le violazioni erano state contestate in due processi verbali di constatazione e che non rilevava la definizione agevolata delle sanzioni principali; (2) violazione degli artt. 31 e 37 c.p.c., censurando la declaratoria di difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento danni proposta dalla contribuente per la chiusura dei locali in esecuzione della sanzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso per mancata prova della rituale notifica, ha ritenuto ammissibile la memoria depositata dalla parte intimata, ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia e ha dichiarato inammissibile il secondo per difetto di interesse ad impugnare la statuizione meramente processuale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese, affinché riesamini le ulteriori questioni del ricorso introduttivo della società non esaminate in appello.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, prevede la sospensione dell'attività quando, nel quinquennio, siano state contestate quattro distinte violazioni dell'obbligo di emissione di ricevuta o scontrino fiscale, compiute in giorni diversi; la contestazione è sufficiente, non occorre il definitivo accertamento delle violazioni.
art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
È richiamato quale norma procedimentale di contestazione delle violazioni; la sanzione accessoria dell'art. 12 d.lgs. 471/1997 è norma speciale e non è impedita dalla definizione agevolata prevista per le sanzioni principali.
art. 39, dodicesimo comma, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
La definizione delle pendenze richiamata dal ricorrente non osta all'irrogazione della sanzione accessoria prevista dalla disciplina speciale.
È invocato insieme all'art. 37 c.p.c. nel motivo dichiarato inammissibile, ma la Corte non entra nel merito per difetto di interesse ad impugnare.
È invocato insieme all'art. 31 c.p.c. per censurare il difetto di giurisdizione dichiarato dal giudice di appello; la censura è dichiarata inammissibile per mancanza di soccombenza su una statuizione meramente processuale.
È richiamato nel passaggio sulla tardiva/irrituale mancata notificazione del controricorso.
Consente il deposito della memoria nella fase camerale nei casi considerati dalla Corte.
art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione del 15 dicembre 2016
Viene applicato per ritenere ammissibile la memoria della parte intimata che non aveva ritualmente notificato il controricorso, purché munita di procura speciale.
Massime di principio
- In materia di sospensione dell'attività per omessa emissione di ricevuta o scontrino fiscale, il presupposto rilevante è la contestazione rituale delle violazioni previste dalla norma speciale, non il loro definitivo accertamento giudiziale.
- La disciplina speciale della sanzione accessoria prevale sulla disciplina generale della definizione agevolata delle sanzioni principali: la definizione della pendenza non impedisce l'irrogazione della sospensione dell'attività.
- Nel giudizio di cassazione, una censura è inammissibile quando la parte non è soccombente su una statuizione meramente processuale che ha impedito l'esame del merito; l'interesse ad impugnare richiede un effettivo pregiudizio derivante dalla decisione impugnata.
- La mancata prova della rituale notificazione del controricorso ne comporta l'inammissibilità; tuttavia, nei casi previsti dalla disciplina camerale e dal protocollo di intesa, la parte può recuperare la partecipazione processuale mediante memoria, se munita di idonea procura.
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