Cassazione Penale, Ordinanza n. 15782/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili del reato di ricettazione. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo l'insufficienza della motivazione e contestando la ricostruzione dei fatti, ma la censura è stata ritenuta una mera riproposizione dei motivi già respinti in appello, priva di specifica confutazione delle argomentazioni della sentenza impugnata. Il secondo ricorrente ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione con precedenti condanne definitive, ma il motivo è stato giudicato generico e manifestamente infondato perché nel giudizio di cognizione grava sull'imputato l'onere di produrre le sentenze rilevanti e di indicare gli elementi che dimostrano l'unicità del disegno criminoso; la disciplina di cui all'art. 186 disp. att. c.p.p. è stata ritenuta non applicabile in via analogica alla fase di merito e di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che il primo motivo era non specifico, perché riproduttivo delle doglianze già esaminate e disattese in appello, e che la motivazione della Corte territoriale era congrua nel ritenere la detenzione dei beni rubati in capo ad entrambi gli imputati e nel valorizzare l'assenza di giustificazione sull'origine del possesso. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo sulla continuazione generico e infondato, ribadendo l'onere difensivo di allegazione e produzione delle sentenze rilevanti. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come reato oggetto del giudizio di responsabilità, rispetto al quale la motivazione di merito è stata ritenuta congrua e immune dai vizi dedotti
non è applicabile in via analogica al giudizio di cognizione; l'onere di produrre le sentenze rilevanti per la continuazione grava sull'imputato
richiamato come disposizione della fase esecutiva cui si collega l'art. 186 disp. att. c.p.p., ma non estensibile al giudizio di cognizione
art. 23014/2021
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
citato per il principio di inammissibilità dei motivi che riproducono pedissequamente censure già dedotte in appello
art. 21851/2025
Sez. 3, n. 21851 del 12/03/2025
citato per il principio secondo cui, nel giudizio di cognizione, l'imputato che chieda la continuazione deve produrre le sentenze rilevanti
art. 49082/2018
Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018
citato a sostegno dell'onere dell'imputato di allegare le decisioni rilevanti per la continuazione
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già formulate in appello, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione di merito sulla ricettazione è sufficiente quando individua la disponibilità dei beni di provenienza delittuosa in capo all'imputato e constata l'assenza di una spiegazione plausibile e verificabile circa l'origine del possesso.
- Nel giudizio di cognizione, la richiesta di riconoscimento della continuazione tra il fatto contestato e precedenti condanne definitive impone all'imputato un onere di allegazione e produzione delle sentenze rilevanti, oltre all'indicazione degli elementi che dimostrano l'unicità del disegno criminoso.
- La disciplina prevista per l'acquisizione d'ufficio delle sentenze irrevocabili nella fase esecutiva non è estensibile in via analogica al giudizio di cognizione o ai mezzi di impugnazione non totalmente devolutivi.
- In cassazione, la censura che invochi la continuazione ma non supporti la richiesta con documentazione e specifiche deduzioni in fatto e in diritto è destinata a essere dichiarata generica e quindi inammissibile.
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