Cassazione Penale, Ordinanza n. 15730/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, in violazione dell'art. 613 c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha proposto un reclamo avverso l'ordinanza del 15/07/2025 del giudice di sorveglianza di Ancona; l'atto è stato qualificato come ricorso per cassazione. La Corte non entra nel merito delle doglianze, perché rileva d'ufficio che il ricorso è stato sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione. Il punto decisivo del ricorso, dunque, non riguarda il contenuto della decisione di sorveglianza, ma la legittimazione tecnica del difensore che ha firmato l'impugnazione e la conseguente ammissibilità dell'atto.
Norme richiamate
L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la norma disciplina le modalità di esercizio del diritto di impugnazione e opera in modo generale.
La conversione/qualificazione dell'impugnazione non può sanare la mancanza originaria dei requisiti del ricorso per cassazione né eludere il requisito del difensore cassazionista.
Richiamata come fonte di riformulazione dell'art. 613 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione, poiché la sottoscrizione da parte di un abilitato costituisce requisito formale essenziale dell'atto.
- L'art. 613 c.p.p. disciplina le modalità di esercizio del diritto di impugnazione in cassazione e si applica in via generale, indipendentemente dalla natura del provvedimento impugnato o dalla qualificazione originaria del gravame.
- La successiva qualificazione o conversione dell'impugnazione non può sanare il difetto originario di legittimazione tecnica del difensore, se ciò comporterebbe l'elusione dei requisiti formali propri del ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità per difetto di sottoscrizione del difensore cassazionista comporta la condanna alle spese processuali e, salvo elementi idonei a escludere la colpa nella causazione dell'inammissibilità, anche al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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