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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15732/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che egli, nella notte tra il 13 e il 14 novembre 2021, si fosse allontanato dalla propria abitazione in violazione della prescrizione imposta dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Con l’unico motivo di ricorso deduce, in modo ritenuto del tutto generico, l’erroneità delle valutazioni dei giudici di merito sull’elemento psicologico del reato, contestando la ritenuta inattendibilità delle giustificazioni da lui fornite, ma senza indicare elementi concreti a sostegno dell’asserita mancanza di dolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte di appello aveva già compiutamente motivato, in adesione al primo giudice, sull’avvenuta violazione della prescrizione dell’obbligo di soggiorno e sull’inattendibilità delle giustificazioni dell’imputato; il ricorso si limitava a una censura generica sulla valutazione del dolo, priva di specifici elementi di critica. Ne sono seguite la condanna al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 159/2011

    La violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno integra il fatto oggetto di conferma della condanna, ma il testo non contiene una specifica elaborazione interpretativa della norma.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limita a contestare in modo apodittico e generico la valutazione di merito sull’elemento soggettivo del reato è inammissibile se non confronta specificamente la motivazione della sentenza impugnata e non indica elementi concreti idonei a dimostrare l’assenza di dolo.
  • Quando la sentenza di merito ha fornito una motivazione compiuta e convergente sulla violazione della prescrizione e sull’inattendibilità delle giustificazioni dell’imputato, la censura che si limiti a riproporre la propria diversa lettura dei fatti non può superare il vaglio di ammissibilità in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella proposizione dell’impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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