Cassazione Penale, Ordinanza n. 15733/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più reati già giudicati. Dalla motivazione emerge che l'istante chiedeva di unificare sotto il medesimo disegno criminoso una serie di episodi qualificati come furto, rapina, estorsione e lesioni, sostenendo elementi quali l'omogeneità offensiva, la finalità di profitto, la prossimità cronologica di alcuni fatti e il precedente riconoscimento della continuazione per fatti ravvicinati. Il giudice dell'esecuzione aveva invece ritenuto che, pur essendo complessivamente omogenei, i reati non fossero riconducibili a un unico programma criminoso, per la loro estemporaneità, occasionalità e diversità delle modalità esecutive. In cassazione il ricorrente ha censurato tale valutazione, ma la Corte ha ritenuto che le obiezioni non scalfissero la tenuta logica e giuridica dell'ordinanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati indicati nell'istanza esecutiva, ritenendo che il provvedimento fosse sorretto da motivazione lineare, non manifestamente illogica né contraddittoria, e che le deduzioni difensive si risolvessero in una diversa lettura di elementi di fatto non idonea a superare il giudizio del giudice dell'esecuzione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
la continuazione in sede esecutiva richiede che i reati siano parte di un unico programma criminoso originariamente ideato e non può essere riconosciuta sulla base di mere congetture o di indici solo presuntivi.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva presuppone la prova di un programma criminoso unitario, deliberato sin dall'origine almeno nelle sue linee essenziali, non essendo sufficiente la mera reiterazione di reati analoghi o l'esistenza di una generica attitudine a delinquere.
- La verifica dell'unicità del disegno criminoso richiede l'apprezzamento di concreti indicatori fattuali, tra cui omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta e sistematicità delle abitudini di vita; tuttavia nessuno di tali indici, isolatamente considerato, è decisivo se i successivi reati risultano frutto di determinazioni estemporanee.
- In sede di legittimità il giudizio del giudice dell'esecuzione sulla continuazione è sindacabile solo per mancanza, illogicità manifesta o contraddittorietà della motivazione, non potendo la Corte sostituire una diversa valutazione degli elementi di fatto a quella già compiuta dal giudice di merito.
- La mera prossimità cronologica tra più reati, o la comune finalità di profitto, non bastano di per sé a dimostrare l'unitarietà del disegno criminoso, se restano prevalenti l'occasionalità dell'ideazione e la diversità delle modalità esecutive.
Come è indicizzato
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