Cassazione Penale, Ordinanza n. 15734/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato in primo grado all'esito di giudizio abbreviato che aveva chiesto, in sede esecutiva, la riduzione di un sesto della pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. L'istanza era stata dichiarata inammissibile dal giudice dell'esecuzione perché l'imputato aveva proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado; tale appello era stato poi dichiarato inammissibile per tardività dalla Corte di appello, decisione a sua volta già sottoposta a ricorso per cassazione senza esito favorevole. Con il ricorso per cassazione contro l'ordinanza esecutiva, il ricorrente ha censurato il diniego del beneficio, sostenendo che la mancata ritualità dell'impugnazione non dovrebbe escludere la riduzione di pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'ordinanza impugnata perché il beneficio della riduzione di un sesto compete solo a chi, condannato in primo grado con rito abbreviato, abbia omesso del tutto di impugnare la sentenza, contribuendo così all'effetto deflattivo perseguito dalla norma. Nel caso esaminato, invece, l'imputato aveva proposto appello, benché poi dichiarato inammissibile, e ciò basta a escludere la riduzione. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
riduzione di un sesto della pena
Il beneficio spetta soltanto all'imputato condannato in primo grado con rito abbreviato che non proponga alcuna impugnazione; non è sufficiente che l'impugnazione sia poi risultata inammissibile o tardiva.
Massime di principio
- La riduzione di pena prevista per il rito abbreviato ha natura premiale e presuppone un comportamento processuale effettivamente deflattivo dell'imputato, consistente nella mancata proposizione di impugnazione.
- L'inammissibilità o la tardività dell'appello non equivale a omissione dell'impugnazione: se l'imputato ha comunque proposto gravame, il beneficio non spetta.
- In sede di legittimità, quando il ricorso investe l'applicazione del beneficio premiale ma la parte ha già proposto appello, sia pure inammissibile, il diniego della riduzione è conforme alla ratio della norma.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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