Cassazione Penale, Ordinanza n. 15698/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato aveva presentato al G.I.P. un'istanza di dissequestro ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., ma il giudice l'aveva dichiarata inammissibile ritenendola una mera reiterazione di una precedente istanza già rigettata. Con il ricorso per cassazione la difesa ha denunciato la violazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p., sostenendo che la nuova richiesta non fosse una riproposizione identica, perché sorretta da un novum decisivo, individuato in due estratti conto del padre dell'imputato, idonei a mutare il quadro indiziario e cautelare relativo al sequestro.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito della doglianza sulla sussistenza del novum, ma ha riqualificato l'impugnazione come appello cautelare reale ex art. 322-bis c.p.p. Ha quindi affermato che contro il provvedimento relativo alla revoca o al dissequestro di un sequestro preventivo non è proponibile ricorso immediato per cassazione, bensì l'appello cautelare reale, e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona per la prosecuzione davanti al giudice competente.
Norme richiamate
La richiesta di dissequestro era stata proposta ai sensi di questa disposizione; la Corte non ne ha esaminato il merito, ma ha chiarito che l'impugnazione avverso la declaratoria di inammissibilità va ricondotta al diverso rimedio cautelare reale.
Il rimedio corretto contro il provvedimento di rigetto o di mancata revoca del sequestro preventivo è l'appello cautelare reale, non il ricorso immediato per cassazione; la stessa qualificazione si applica anche quando il G.I.P. dichiari inammissibile l'istanza di dissequestro.
Richiamato come base normativa della richiesta difensiva di dissequestro, ma non come via corretta di impugnazione nel caso concreto.
Massime di principio
- Contro il provvedimento che rigetta la revoca o il dissequestro di un sequestro preventivo il mezzo di impugnazione corretto è l'appello cautelare reale ex art. 322-bis c.p.p., non il ricorso immediato per cassazione.
- La qualificazione del mezzo di impugnazione dipende dalla sostanza dell'atto impugnato, non dalla sola etichetta formale attribuita dalla parte o dal giudice di merito.
- Anche la declaratoria di inammissibilità di un'istanza di dissequestro va ricondotta al regime impugnatorio proprio del sequestro preventivo, quando la questione sostanziale concerne la revoca o il mantenimento del vincolo cautelare reale.
- La presenza di un asserito novum documentale non consente, di per sé, di radicare il ricorso per cassazione quando l'ordinamento prevede per quella materia l'appello cautelare reale.
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