Sentenza n. 3594/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), 13 marzo 2023, n. 228, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di un box prefabbricato in lamiera, destinato a deposito, realizzato senza titolo abilitativo in zona agricola
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione. Ha dedotto, con un unico motivo articolato, la violazione degli artt. 10, 22 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 7 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, carenza o insufficienza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità e sviamento. In particolare, ha contestato: la mancata individuazione, nell'ordinanza di demolizione, dell'area suscettibile di acquisizione gratuita al patrimonio comunale; la qualificazione del box prefabbricato come intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire, sostenendo invece che fossero sufficienti SCIA o CILA in ragione delle modeste dimensioni e della riconducibilità dell'opera alla manutenzione straordinaria o al restauro e risanamento conservativo; la mancata comunicazione di avvio del procedimento prima dell'adozione dell'ordinanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha integralmente rigettato l'appello, confermando la sentenza del TAR Piemonte. Quanto alla mancata indicazione dell'area da acquisire, ha ritenuto la censura infondata richiamando il costante orientamento secondo cui tale omissione o imprecisione non rende illegittima l'ordinanza di demolizione: l'individuazione dell'area è necessaria per la distinta misura sanzionatoria dell'acquisizione e può essere effettuata nel successivo procedimento di accertamento dell'inottemperanza e di acquisizione. Quanto al titolo edilizio, ha ritenuto che il box, considerate le dimensioni di 5,20 per 2,60 metri e l'altezza media di 2 metri, nonché la destinazione a deposito implicante un uso permanente, costituisca intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001, soggetto a permesso di costruire; in assenza del titolo, è applicabile l'art. 31 del medesimo decreto. Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, ha confermato che l'omissione non incide sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione, trattandosi di attività vincolata e trovando applicazione l'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della l. n. 241/1990. Nulla è stato disposto sulle spese del grado d'appello, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001
«gli interventi di nuova costruzione»
La realizzazione del box prefabbricato, per dimensioni e destinazione funzionale permanente, rientra negli interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire.
Richiamato dall'appellante per sostenere la sufficienza della SCIA; la tesi non è stata accolta, poiché l'opera è stata qualificata come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
L'omessa o imprecisa indicazione dell'area acquisibile non determina l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione, potendo l'area essere individuata nel successivo procedimento di acquisizione; in assenza del permesso di costruire, la norma fonda la rimozione o demolizione dell'opera abusiva.
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non ha determinato l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione, trattandosi di provvedimento vincolato.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990
Il vizio derivante dall'omessa comunicazione di avvio non inficia la legittimità dell'ordinanza di demolizione quando il provvedimento è vincolato.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria; non incide sulla soluzione sostanziale della controversia.
Massime di principio
- L'omessa o imprecisa indicazione, nell'ordinanza di demolizione, dell'area destinata all'eventuale acquisizione gratuita al patrimonio comunale non determina di per sé l'illegittimità dell'ordine demolitorio, poiché l'individuazione dell'area è requisito della distinta misura dell'acquisizione e può essere effettuata nel successivo procedimento di accertamento dell'inottemperanza e acquisizione.
- Un manufatto di dimensioni non trascurabili, destinato stabilmente a deposito e idoneo a soddisfare un'esigenza permanente, costituisce intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire, anche se prefabbricato e collocato in zona agricola; non è sufficiente il ricorso a SCIA o CILA.
- L'ordinanza di demolizione di opere abusive adottata in presenza dei presupposti di legge ha natura vincolata; pertanto, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non ne determina l'illegittimità ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1049/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 195/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1028/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →