Sentenza n. 195/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso n. 216 del 2025: - dell’ordinanza n. 15 del 23 dicembre 2024 del Comune di Cividale del Friuli; - dell’ordinanza n. 14 del 19 novembre 2024 del predetto Comune, nella parte in cui vieta il proseguimento delle opere invece che vietarne del tutto lo svolgimento; con l’ordine al Comune di disporre il ripristino ambientale. quanto al ricorso n. 533 del 2025: - del provvedimento prot. 24964 del 21 luglio 2025 di comunicazione della dichiarazione di inefficacia della CILA n. 049/2024; - della determinazione n. 960 del 21 luglio 2025 del Comune di Cividale del Friuli; - dell’ordinanza del predetto Comune n. 12 del 22 luglio 2025; - della nota della Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente energia e sviluppo Sostenibile della Regione del 19 giugno 2025 prot 0445984/p/GEN; - di tutti gli atti, verbali, sopralluoghi eseguiti, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali concernenti il divieto o la prosecuzione di opere idrauliche e, nel giudizio riunito, dichiarazione di inefficacia della CILA, determinazione comunale e ordinanza conseguente
Esito
La controversia
Sono stati riuniti due ricorsi strettamente connessi, proposti da proprietarie coinvolte nella medesima vicenda relativa a opere realizzate su un’area interessata da un reticolo idrico e da un canale interrato. Il primo ricorso riguarda l’ordinanza comunale n. 15 del 23 dicembre 2024 e l’ordinanza n. 14 del 19 novembre 2024, nella parte in cui vieta il proseguimento delle opere anziché vietarne integralmente lo svolgimento, con richiesta di ripristino ambientale. Il secondo ricorso riguarda la comunicazione di inefficacia della CILA del 22 luglio 2024, la determinazione comunale, l’ordinanza del 22 luglio 2025, una nota regionale e gli atti connessi. La controversia richiede di accertare la consistenza del reticolo idrico, l’esistenza e le caratteristiche del canale interrato preesistente, la corrispondenza tra opere eseguite e opere rappresentate nella CILA, la natura delle acque convogliate — esclusivamente meteoriche oppure anche sorgive o riconducibili a un reticolo naturale — e la qualificazione dell’intervento come manutenzione o ripristino di opera esistente ovvero come nuova opera idraulica o modifica sostanziale del deflusso. Il TAR ha inoltre rilevato profili di incertezza sul riparto di giurisdizione, anche in relazione alla possibile presenza a monte di due sorgenti, una delle quali perenne, e al convogliamento delle relative acque nell’area controversa.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia nel merito. Ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e per l’interdipendenza delle decisioni. Ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidandola al Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell’Università degli studi di Udine, che dovrà designare un esperto. Il verificatore dovrà accertare lo stato dei luoghi, la configurazione del reticolo idrico, l’esistenza del canale interrato e delle opere realizzate, la natura delle acque, la qualificazione tecnica dell’intervento, l’adeguatezza della documentazione allegata alla CILA, la necessità di studi di compatibilità e calcoli idrologico-idraulici, gli effetti sul deflusso e sul rischio idraulico, nonché le possibili soluzioni tecniche e conciliative. Sono state disciplinate le modalità di partecipazione delle parti, la nomina degli esperti, la comunicazione dell’avvio delle operazioni, la trasmissione dello schema di relazione, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione conclusiva. All’esito della verificazione, le parti dovranno prendere posizione anche sul riparto di giurisdizione, che il TAR ha ritenuto ancora incerto. Ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata; l’udienza pubblica è stata fissata al 16 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
La norma è utilizzata quale base normativa per disporre l’accertamento tecnico d’ufficio affidato a un organismo qualificato, con definizione del quesito, delle modalità operative e del contraddittorio tecnico.
Massime di principio
- Quando la decisione di ricorsi strettamente connessi dipende da comuni accertamenti tecnici e dall’interdipendenza delle rispettive questioni, il giudice amministrativo può disporne la riunione per assicurare coerenza e concentrazione della decisione.
- Ai sensi dell’art. 66 c.p.a., il giudice amministrativo può disporre una verificazione per accertare lo stato dei luoghi, la natura delle opere e delle acque, la corrispondenza tra interventi realizzati e documentazione amministrativa e gli effetti tecnici dell’intervento, demandando a un organismo qualificato la formulazione di una relazione nel contraddittorio con le parti.
- Quando la qualificazione tecnica delle opere e delle acque può incidere sia sulla disciplina amministrativa applicabile sia sul riparto di giurisdizione, il giudice può riservare ogni decisione e disporre previamente una verificazione tecnica, invitando le parti a prendere posizione sul riparto di giurisdizione all’esito dell’accertamento.
- La verificazione deve indicare in modo puntuale gli accertamenti richiesti, consentire la partecipazione delle parti e dei consulenti tecnici, prevedere la trasmissione di uno schema di relazione per le osservazioni e imporre al verificatore di prendere posizione motivata sulle osservazioni ricevute.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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