Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1026/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - “del decreto di revoca del contributo di euro 29.680,00, adottato in data 18 dicembre 2025 dal Direttore Generale della Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, notificato in pari data”; - “degli atti tutti antecedenti (in particolare i provvedimenti del Direttore Generale che indicano come perentorio il termine di pagamento), preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione”;

Giustizia amministrativa202600549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca di un contributo di euro 29.680,00 per mancato rispetto del termine di pagamento delle spese agevolate e per riferibilità delle fatture a spese non preventivate e non ammissibili

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa beneficiaria ha impugnato il decreto ministeriale di revoca del contributo, chiedendone l'annullamento previa sospensione. La revoca era motivata dal mancato rispetto del termine previsto per il pagamento delle spese oggetto di agevolazione e, inoltre, dalla circostanza che le fatture prodotte per ottenere l'erogazione riguardassero spese non preventivate nella domanda e non ammissibili secondo la disciplina del fondo. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse l'inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti nella fase di erogazione del contributo.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione pregiudiziale del Ministero e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice ha applicato il criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata: la controversia appartiene al giudice ordinario quando, dopo la concessione del beneficio, la revoca dipende dall'inadempimento del beneficiario alle condizioni di erogazione oppure dalla verifica vincolata dei presupposti di ammissibilità delle spese, senza esercizio di discrezionalità amministrativa. Nel caso concreto, entrambe le ragioni della revoca riguardavano la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e obblighi del beneficiario, sicché l'impresa era titolare di un diritto soggettivo. Il giudizio potrà essere riproposto davanti al giudice ordinario nelle forme e nei termini di legge. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 1, comma 869, l. n. 234/2021

    Costituisce la base normativa del fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano, cui si riferisce il decreto ministeriale applicato.

  • d.m. 4 luglio 2022

    Definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano

    Disciplina i criteri e le modalità del contributo, inclusi i requisiti di ammissibilità delle spese; la verifica della loro sussistenza è stata ritenuta vincolata e attinente alla fase di erogazione.

Massime di principio

  • Le controversie sulla revoca o ripetizione di contributi pubblici appartengono alla giurisdizione ordinaria quando il beneficio è già stato concesso e la revoca è fondata sull'inadempimento del beneficiario agli obblighi e alle condizioni di erogazione, anche se l'atto è formalmente denominato revoca, decadenza o risoluzione.
  • Dopo la concessione del contributo, la verifica del rispetto dei termini di pagamento e degli altri obblighi posti a carico del beneficiario attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e dà luogo, per il beneficiario, a una posizione di diritto soggettivo.
  • La giurisdizione ordinaria sussiste anche quando la revoca dipende dalla verifica della presenza dei presupposti normativi di ammissibilità delle spese, se tale verifica è vincolata e non comporta valutazioni discrezionali di opportunità o di salvaguardia dell'interesse pubblico.
  • La giurisdizione amministrativa resta configurabile, in materia di contributi, per le controversie relative alla fase precedente al provvedimento discrezionale di attribuzione oppure quando, dopo la concessione, il beneficio sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto originario con il pubblico interesse, non per inadempimento del beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.