Sentenza n. 1027/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Torino in data -OMISSIS- (notificato in data 01/09/2025), a mezzo del quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata da -OMISSIS- in data -OMISSIS-; - della nota del -OMISSIS-della Questura di Torino e della nota del -OMISSIS- del Commissariato di Pubblica Sicurezza, citati nel provvedimento anzidetto, non conosciute dal ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non noto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino che aveva respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, nonché gli atti presupposti richiamati nel diniego. Nel corso del giudizio, dopo l’integrazione del contraddittorio procedimentale, il TAR aveva accolto la domanda cautelare e sospeso gli effetti esecutivi dell’atto, disponendo il riesame dell’istanza ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 286/1998. L’Amministrazione ha quindi riaperto l’istruttoria, riesaminato la documentazione lavorativa e reddituale prodotta e annullato d’ufficio il diniego ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, rinnovando il titolo di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il provvedimento sopravvenuto dell’Amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente, facendo venir meno la posizione di contrasto tra le parti. Le spese di lite sono state integralmente compensate in considerazione della peculiarità della controversia e del comportamento complessivo delle parti. È stato disposto il rimborso al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, per effetto di un provvedimento sopravvenuto, la pretesa sostanziale azionata è stata integralmente soddisfatta e viene meno la posizione di contrasto tra le parti.
art. 26 d.lgs. 286/1998
Costituisce la base normativa dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro autonomo oggetto del riesame amministrativo.
art. 21-nonies l. 241/1990
È stato utilizzato dall’Amministrazione per annullare d’ufficio il diniego impugnato, a seguito della riapertura dell’istruttoria e del riesame della documentazione lavorativa e reddituale.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nelle more del giudizio, l’Amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente e determina il venir meno della posizione di contrasto tra le parti.
- Il riesame amministrativo disposto in sede cautelare, seguito dall’annullamento d’ufficio dell’atto impugnato e dall’adozione di un provvedimento favorevole conforme alla pretesa azionata, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
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