Sentenza n. 1028/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dei decreti emessi in data -OMISSIS- (aventi identico numero di protocollo: n. -OMISSIS-), a mezzo dei quali la Questura della Provincia di Novara ha respinto le istanze proposte da -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- in data-OMISSIS-, dirette alla revoca ex art. 21-quinquies legge n. 241/1990 delle misure di prevenzione ex art. 6 co. 1 legge n. 401/1989 comminate a loro carico (decreti n. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- RPM); - di ogni altro eventuale atto e/o provvedimento, anche non conosciuto, preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi della Questura di Novara sulle istanze di revoca in autotutela dei DASPO
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui la Questura di Novara aveva respinto le loro istanze di revoca, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, delle misure di prevenzione previste dall’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989. Il ricorso era stato proposto anche ai fini dell’art. 117 c.p.a. In sede cautelare il TAR aveva accolto l’istanza, disponendo il riesame delle posizioni. A seguito del riesame, l’Amministrazione ha aperto l’istruttoria procedimentale e ha revocato i DASPO originariamente emessi nei confronti dei ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la revoca sopravvenuta dei DASPO aveva integralmente soddisfatto l’interesse dedotto in giudizio e aveva eliminato la posizione di contrasto tra le parti. Non è stata quindi esaminata la legittimità dei dinieghi originariamente impugnati. In ragione della peculiarità della controversia, delle ragioni della determinazione sopravvenuta e del comportamento complessivo delle parti, le spese di lite sono state integralmente compensate, con rimborso ai ricorrenti del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere ricorre quando una determinazione sopravvenuta soddisfa integralmente l’interesse azionato e fa venir meno la posizione di contrasto tra le parti.
art. 21-quinquies l. 241/1990
revoca ex art. 21-quinquies legge n. 241/1990
La disposizione è stata utilizzata dall’Amministrazione per revocare in autotutela i DASPO all’esito del riesame disposto in sede cautelare.
art. 6, comma 1, l. 401/1989
misure di prevenzione ex art. 6 co. 1 legge n. 401/1989
Costituisce la base normativa delle misure di prevenzione personali, nella specie i DASPO, oggetto delle istanze di revoca.
art. 117 c.p.a.
anche ai fini di cui all’art. 117 c.p.a.
Il ricorso era stato proposto anche con riferimento all’azione avverso il silenzio, ma la pronuncia definisce il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, un provvedimento sopravvenuto soddisfa integralmente l’interesse sostanziale dedotto dal ricorrente e determina il venir meno della contrapposizione tra le parti.
- Quando il riesame amministrativo disposto in sede cautelare conduce all’adozione di un provvedimento favorevole integralmente satisfattivo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere senza esaminare nel merito la legittimità dell’atto originariamente impugnato.
- La sopravvenuta cessazione della materia del contendere può giustificare la compensazione integrale delle spese quando la decisione amministrativa sopravvenuta, la peculiarità della controversia e il comportamento complessivo delle parti rendano equa tale regolazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1049/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 195/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 866/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →